Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
Quali sono gli importi stanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i quattro Stati membri colpiti da calamità naturali nel 2019-2020?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1076 mobilita il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria a quattro Stati membri europei che hanno subito danni significativi da fenomeni meteorologici estremi tra novembre 2019 e gennaio 2020. Il Fondo, istituito dal regolamento CE 2012/2002, è uno strumento comunitario destinato a rispondere rapidamente a situazioni di emergenza causate da catastrofi naturali, dimostrando solidarietà verso le popolazioni colpite. La decisione stanzia complessivamente 279.993.814 EUR così ripartiti: 8.212.697 EUR al Portogallo (danni alle Azzorre), 56.743.358 EUR alla Spagna (alluvioni in Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia), 211.707.982 EUR all'Italia (danni in 17 regioni) e 2.329.777 EUR all'Austria (fenomeni meteorologici di novembre 2019). Gli importi rientrano nel limite annuale massimo di 500 milioni di EUR fissato per il Fondo nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
EN: Decision (EU) 2020/1076 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria
Testo normativo
4.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 253/1
DECISIONE (UE) 2020/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2020
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)
Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
L’8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni meteorologici estremi nelle Azzorre.
(4)
Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.
(5)
Il 10 gennaio 2020 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in 17 regioni nell’autunno 2019.
(6)
Il 29 gennaio 2020 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi del novembre 2019.
(7)
Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(8)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.
(9)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
a)
l’importo di 8 212 697 EUR è erogato al Portogallo;
b)
l’importo di 56 743 358 EUR è erogato alla Spagna;
c)
l’importo di 211 707 982 EUR è erogato all’Italia;
d)
l’importo di 2 329 777 EUR è erogato all’Austria.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 18 giugno 2020.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2020
Per il Parlamento europeo
Il president
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
N. BRNJAC
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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La Decisione UE 2020/1076 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, uno strumento di bilancio comunitario per calamità naturali e situazioni di emergenza. I professionisti che operano in ambito di fondi europei, gestione del bilancio dell'UE e cooperazione finanziaria tra Stati membri consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di erogazione dei contributi, i criteri di ammissibilità e la procedura di ripartizione delle risorse tra beneficiari.
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