Decisione UE In vigore

Decisione UE 1073/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1073 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 3310

Pubblicato: 02/06/2025 In vigore dal: 02/06/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2025/1073 riguardo al biocida Biobor JF e quali sono le condizioni per il suo utilizzo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/1073 della Commissione europea, del 2 giugno 2025, autorizza l'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo a prorogare fino al 7 maggio 2026 l'utilizzo del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Questa misura si applica esclusivamente agli utilizzatori professionali e riguarda il settore dell'aviazione civile, dove la contaminazione microbiologica (batteri, muffe e lieviti) rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei voli e l'aeronavigabilità degli aeromobili. La proroga è stata concessa perché il Biobor JF è attualmente l'unico prodotto raccomandato dai costruttori di aeromobili e motori disponibile sul mercato, in quanto l'alternativa precedente (Kathon™ FP 1.5) è stata ritirata nel 2020 a causa di gravi anomalie nei motori. La decisione ha effetto retroattivo dal 3 novembre 2024, data in cui la misura precedente era scaduta, e rimane in vigore fino all'approvazione formale dei principi attivi contenuti nel prodotto, prevista entro la metà del 2025.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1073 della Commissione, del 2 giugno 2025, relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3310] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1073 of 2 June 2025 concerning the extension of the action taken by the Environment Agency of Luxembourg permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 3310)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1073 4.6.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1073 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2025 relativa alla proroga della misura adottata dall’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 3310] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 6 maggio 2024 l’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo («autorità competente del Lussemburgo») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 2 novembre 2024 («misura»). L’autorità competente del Lussemburgo ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) In base alle informazioni fornite dall’autorità competente del Lussemburgo, la misura era necessaria al fine di tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 18 novembre 2024 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente del Lussemburgo una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente del Lussemburgo, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori di aeromobili riscontrate in seguito al trattamento di questi ultimi con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall’autorità competente del Lussemburgo, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. (7) In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l’autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti nel Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione. (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente del Lussemburgo di prorogare la misura. (9) Dato che detta misura è scaduta il 2 novembre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo può prorogare fino al 7 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 L’agenzia per l’ambiente del Lussemburgo è destinataria della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 3 novembre 2024. Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1073/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1073 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi secondo il regolamento (UE) n. 528/2012, disciplinando l'immissione in commercio e l'uso di prodotti biocidi per applicazioni specifiche nel settore aeronautico. Operatori del trasporto aereo, manutentori di aeromobili e fornitori di carburante per aviazione devono conoscere questa normativa per garantire la conformità alle disposizioni sulla sicurezza dei voli e sulla gestione della contaminazione microbiologica, in attesa dell'approvazione definitiva dei principi attivi e dell'autorizzazione del prodotto a livello europeo.

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