Decisione UE In vigore

Decisione UE 1072/2021

Decisione (UE) 2021/1072 del Consiglio del 28 giugno 2021 recante deroga temporanea alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione

Pubblicato: 28/06/2021 In vigore dal: 28/06/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2021/1072 riguardo alle indennità giornaliere dei membri del Comitato economico e sociale europeo durante la pandemia di COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1072 del 28 giugno 2021 introduce una deroga temporanea alle regole ordinarie di rimborso per i membri del Comitato economico e sociale europeo e i loro supplenti. Durante il periodo in cui le restrizioni sanitarie legate al COVID-19 rendono impossibile o molto difficile partecipare di persona alle riunioni, i beneficiari che partecipano a distanza via elettronica hanno diritto a un'indemnità giornaliera ridotta di 145 EUR anziché all'importo ordinario previsto dalla Decisione 2013/471/UE. La norma si applica esclusivamente quando le misure restrittive connesse alla COVID-19 compromettono effettivamente la possibilità di organizzare o partecipare alle riunioni in presenza. Il Comitato doveva adottare disposizioni attuative entro il 2 settembre 2021 e presentare relazioni di valutazione ogni sei mesi al Consiglio per verificare il persistere delle condizioni che giustificano la deroga e l'impatto sul bilancio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1072 del Consiglio del 28 giugno 2021 recante deroga temporanea alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione EN: Council Decision (EU) 2021/1072 of 28 June 2021 on a temporary derogation from Decision 2013/471/EU on the granting of daily allowances to and the reimbursement of travelling expenses of members of the European Economic and Social Committee and their alternates in view of the travel difficulties caused by the COVID-19 pandemic in the Union

Testo normativo

30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 230/30 DECISIONE (UE) 2021/1072 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2021 recante deroga temporanea alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 301, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Dall’inizio della pandemia di COVID-19, le misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, quali la quarantena, l’attuazione di politiche di lavoro a distanza, nonché restrizioni o divieti di spostamento e di viaggio, hanno reso impossibile o molto difficile per i membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e per i loro supplenti (denominati congiuntamente «beneficiari») viaggiare allo scopo di partecipare di persona alle riunioni. (2) In considerazione di tali circostanze eccezionali e al fine di garantire che le attività del Comitato possano svolgersi in modo adeguato e sostenibile in ogni momento per assicurare la continuità istituzionale, è necessario derogare temporaneamente agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE del Consiglio ( 1 ) riguardo al pagamento delle indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio ai beneficiari. Tale deroga dovrebbe applicarsi solo per il periodo in cui persistono difficoltà di viaggio o restrizioni sanitarie alle riunioni in presenza dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione. (3) Le spese amministrative effettivamente sostenute da un beneficiario che partecipa a una riunione a distanza per via elettronica sono inferiori all’importo dell’indennità giornaliera attualmente applicabile per la partecipazione alle riunioni in presenza, mentre il tempo trascorso da un beneficiario rimane lo stesso. Si rende pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’indennità giornaliera versata ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica. (4) Se del caso, il Comitato dovrebbe stabilire norme dettagliate relative alla concessione delle indennità giornaliere per la partecipazione a distanza. Tali norme dovrebbero individuare, in particolare, i casi in cui le difficoltà di viaggio legate alla COVID-19 o le relative misure restrittive compromettano la possibilità di organizzare le riunioni o parteciparvi di persona. (5) Il Comitato dovrebbe presentare al Consiglio relazioni periodiche sull’applicazione della presente decisione in modo da consentire al Consiglio di valutarne l’impatto e determinare il persistere delle condizioni che giustificano la deroga. Sulla base di tali relazioni, il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione l’adozione di misure appropriate, specie nel quadro di una futura revisione generale della decisione 2013/471/UE, da intraprendersi prima della fine dell’attuale mandato del Comitato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE, qualora le misure restrittive connesse alla COVID-19 compromettano la possibilità di organizzare una riunione o assistervi di persona, i beneficiari che partecipano alla riunione a distanza per via elettronica hanno diritto soltanto a un’indennità giornaliera di 145 EUR. Articolo 2 Il Comitato adotta disposizioni dettagliate che attuano l’articolo 1 entro il 2 settembre 2021. Articolo 3 Entro il 2 gennaio 2022 e successivamente ogni sei mesi, il Comitato presenta al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione e, in particolare, sulla sua incidenza sul bilancio, nonché sul persistere di difficoltà di viaggio legate alla COVID-19 o di relative misure restrittive che compromettano la possibilità di organizzare riunioni o parteciparvi di persona. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente M. do C. ANTUNES ( 1 ) Decisione 2013/471/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti ( GU L 253 del 25.9.2013, pag. 22 ).

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La Decisione 2021/1072 riguarda indennità giornaliere, rimborso spese di viaggio e partecipazione a distanza per organi dell'Unione europea. È rilevante per chi gestisce budget e compensi di organismi comunitari, in particolare per quanto concerne la riduzione delle spese amministrative in caso di riunioni telematiche e l'adeguamento dei costi operativi durante emergenze sanitarie. Consulenti e amministratori di enti europei la consultano per comprendere le deroghe temporanee alle norme ordinarie di rimborso e la continuità istituzionale.

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