Decisione UE In vigore

Decisione UE 1067/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1067 della Commissione, del 28 maggio 2025, che chiude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 28/05/2025 In vigore dal: 28/05/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/1067 sulla chiusura dell'inchiesta antidumping sui tubi senza saldature cinesi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1067 della Commissione europea del 28 maggio 2025 chiude l'inchiesta antidumping avviata nel maggio 2024 sulle importazioni di tubi senza saldature in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta era stata aperta a seguito di una denuncia presentata dall'European Steel Tube Association (ESTA) il 2 aprile 2024, che sosteneva pratiche di dumping da parte dei produttori cinesi con conseguente pregiudizio all'industria dell'Unione europea.

La chiusura del procedimento è avvenuta in seguito al ritiro volontario della denuncia da parte dell'ESTA con lettera del 27 febbraio 2025. Secondo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base sulla difesa antidumping), il procedimento può essere chiuso quando il denunciante ritira la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha verificato che non sussistevano considerazioni indicanti una contrarietà agli interessi dell'Unione.

La decisione riguarda specificamente i tubi senza saldature a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm, con valore equivalente di carbonio (CEV) non superiore a 0,86, classificati con i codici NC ex 7304 e relativi codici TARIC. Con questa decisione, le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni precedentemente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720.

Per gli importatori e i produttori europei di tubi senza saldature, la chiusura dell'inchiesta significa la cessazione delle misure cautelative e della registrazione obbligatoria delle importazioni cinesi, consentendo il ripristino delle normali condizioni commerciali per questo prodotto.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1067 della Commissione, del 28 maggio 2025, che chiude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1067 of 28 May 2025 terminating the anti-dumping investigation concerning imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1067 2.6.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1067 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2025 che chiude l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1.   PROCEDURA (1) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all’industria dell’Unione. (2) La denuncia è stata presentata il 2 aprile 2024 dall’ European Steel Tube Association («ESTA») («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di alcuni tubi senza saldature ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. (3) Il 17 maggio 2024 la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base ( 2 ) . 2.   RITIRO DELLA DENUNCIA (4) Con lettera del 27 febbraio 2025 il denunciante ha ritirato la denuncia. (5) In conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. 3.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (6) La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso. (7) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. (8) Non è pervenuta alcuna osservazione. (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, compresi i tubi di precisione, a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm e con un valore equivalente di carbonio ( Carbon Equivalent Value , CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura ( International Institute of Welding , IIW), originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati con i codici NC ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 20 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 50 , ex 7304 39 82 , ex 7304 39 83 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 82 ed ex 7304 59 83 (codici TARIC: 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 30, 7304 31 80 30, 7304 39 50 30, 7304 39 82 30, 7304 39 83 20, 7304 51 89 30, 7304 59 82 30 e 7304 59 83 20) è chiusa. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720 della Commissione ( 3 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese ( GU C, C/2024/3225, 17.5.2024, ELI http://data.europa.eu/eli/C/2024/3225/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2720 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/2720, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2720/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1067/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/1067 è il riferimento per chi opera nel settore siderurgico e commerciale riguardante inchieste antidumping, misure commerciali difensive e importazioni da paesi terzi. Importatori, produttori europei di tubi senza saldature e operatori doganali consultano questa normativa per comprendere l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1036, la registrazione delle importazioni, i codici TARIC e le procedure di chiusura dei procedimenti antidumping.

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