Decisione UE In vigore

Decisione UE 1067/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2018) 4804 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 26/07/2018 In vigore dal: 26/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono i cambiamenti introdotti dalla Decisione UE 2018/1067 rispetto ai piani di sorveglianza dei residui nei paesi terzi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1067 del 26 luglio 2018 modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare animali e prodotti di origine animale verso l'Unione europea, aggiornando i piani di sorveglianza dei residui secondo l'articolo 29 della Direttiva 96/23/CE. In pratica, la decisione introduce due modifiche principali: aggiunge la Bosnia-Erzegovina all'elenco per carne bovina, ovina e suina, poiché il suo piano di controllo offre garanzie sufficienti; rimuove la Groenlandia dall'elenco per la selvaggina selvatica, in quanto questo paese ha comunicato di non avere più interesse a esportare questo tipo di carne nell'UE. Queste modifiche riguardano direttamente gli importatori europei di carni e prodotti zootecnici, che devono verificare la conformità dei fornitori terzi ai nuovi standard approvati. La decisione è rilevante per le aziende del settore agroalimentare che operano nel commercio internazionale, poiché determina quali paesi possono legittimamente esportare verso l'UE e quali controlli sui residui devono essere garantiti.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1067 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4804] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1067 of 26 July 2018 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2018) 4804) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

30.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/36 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1067 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4804] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone ai paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva. (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 2 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»). (3) Alla luce dei piani recentemente presentati da alcuni paesi terzi e di informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco. (4) La Bosnia-Erzegovina ha presentato alla Commissione un piano per la carne bovina, ovina e suina. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative alla Bosnia-Erzegovina concernenti la carne bovina, ovina e suina. (5) La Groenlandia figura nell'elenco per la carne ovina, la selvaggina d'allevamento e la selvaggina selvatica. Questo paese ha tuttavia informato la Commissione di non avere più interesse a esportare carne di selvaggina selvatica nell'Unione, poiché questo tipo di carne è venduto solo sul mercato nazionale. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa alla Groenlandia concernente la selvaggina selvatica. (6) La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d'allevamento Miele AD Andorra X X X ( 3 ) X X AE Emirati arabi uniti X ( 3 ) X ( 1 ) AL Albania X X X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X X X BD Bangladesh X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X BW Botswana X X X BY Bielorussia X ( 2 ) X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X CO Colombia X X CR Costa Rica X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X X FO Isole Fær Øer X GE Georgia X GH Ghana X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X ID Indonesia X IL Israele ( 7 ) X X X X X X IN India X X X IR Iran X JM Giamaica X JP Giappone X X KE Kenya X KG Kirghizistan X KR Corea del Sud X X LK Sri Lanka X MA Marocco X X MD Moldova X X X X ME Montenegro X X X X X X X X MG Madagascar X X MK Ex Repubblica jugoslava di Macedonia ( 4 ) X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X MU Maurizio X X ( 3 ) MX Messico X X X MY Malaysia X ( 3 ) X MZ Mozambico X NA Namibia X X NC Nuova Caledonia X ( 3 ) X X X X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X X X X X X PA Panama X PE Perù X PH Filippine X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X RS Serbia ( 5 ) X X X X ( 2 ) X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( 6 ) X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X SG Singapore X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 3 ) X X ( 3 ) X ( 8 ) X ( 8 ) SM San Marino X X ( 3 ) X X SR Suriname X SV El Salvador X SZ Swaziland X TH Thailandia X X X TN Tunisia X X X TR Turchia X X X X X TW Taiwan X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X VE Venezuela X VN Vietnam X X ZA Sud Africa X ZM Zambia X » ( 1 ) Solo latte di cammello. ( 2 ) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( 3 ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2. ( 4 ) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite. ( 5 ) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo). ( 6 ) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets. ( 7 ) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 8 ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

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La Decisione 2018/1067 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio di animali e prodotti di origine animale con paesi terzi, affrontando tematiche di controllo dei residui, approvazione dei piani di sorveglianza e autorizzazione all'importazione. Importatori, distributori e aziende agroalimentari consultano questa normativa per verificare l'idoneità dei fornitori esteri, la conformità alle direttive UE sulla sicurezza alimentare e i requisiti di tracciabilità e certificazione sanitaria.

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