Decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Bulgaria notificata con il numero C(2024) 2274
Quali misure di emergenza adotta l'UE contro la peste suina africana in Bulgaria e quali aree sono interessate dalle restrizioni?
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La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 della Commissione europea del 2 aprile 2024 istituisce misure di emergenza provvisorie per contenere la peste suina africana in Bulgaria, a seguito della conferma di un focolaio in suini detenuti nella contea di Plovdiv il 22 marzo 2024. La decisione riguarda direttamente la Bulgaria e gli allevatori di suini presenti nelle zone interessate, nonché gli operatori del commercio di carni suine e prodotti derivati. In pratica, la Bulgaria deve istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione (il villaggio di Saedinenie) e una zona di sorveglianza (ulteriori villaggi nei comuni di Saedinenie, Maritsa e Rodopi nella regione di Plovdiv). Queste misure rimangono in vigore fino al 25 giugno 2024 e prevedono l'applicazione delle norme generali di controllo delle malattie secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia e evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali all'interno dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1039 della Commissione, del 2 aprile 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2024) 2274]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1039 of 2 April 2024 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Bulgaria (notified under document C(2024) 2274)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1039
4.4.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1039 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2024
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Bulgaria
[notificata con il numero C(2024) 2274]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti.
(3)
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione
(
4
)
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
(5)
La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 22 marzo 2024, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella contea di Plovdiv e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
(6)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Bulgaria, sia definita a livello dell'Unione in collaborazione con detto Stato membro.
(7)
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(8)
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Bulgaria sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
(9)
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Bulgaria provvede affinché:
a)
sia istituita immediatamente in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 25 giugno 2024.
Articolo 3
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj
).
ALLEGATO
Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione:
Plovdiv region:
—
municipality of Saedinenie: Saedinenie village
25.6.2024
Zona di sorveglianza:
the Plovdiv region:
—
municipality of Saedinenie, the following villages: Malak Chardak, Golyam Chardak, Nedelevo, Pravishte, Tsarimir;
—
in the municipality of Maritsa, the following villages: Kostievo, Radinovo, Benkovski, Voisil, Stroevo, Tsaratsovo
—
in the municipality of Rodopi, the following villages: Tsalapitsa
25.6.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1039/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2024/1039 rappresenta un intervento di sanità animale basato sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, disciplinando zone di protezione e zone di sorveglianza per malattie di categoria A. Gli operatori del settore suinicolo e i commercianti di carni devono conoscere le restrizioni ai movimenti di animali e prodotti, le misure di biosicurezza e i controlli sanitari previsti dalle norme UE sulla prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili.
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