Decisione UE In vigore

Decisione UE 1038/2021

Decisione (UE) 2021/1038 della Commissione del 23 giugno 2021 che concede al Regno dei Paesi Bassi un periodo di transizione a norma della decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2500-2690 MHz notificata con il numero C(2021) 4433 (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

Pubblicato: 23/06/2021 In vigore dal: 23/06/2021 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e la durata del periodo di transizione concesso ai Paesi Bassi per la banda di frequenze 2500-2690 MHz?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1038 della Commissione europea concede ai Paesi Bassi un'eccezione temporanea rispetto alle regole armonizzate per l'uso della banda di frequenze 2500-2690 MHz. Nello specifico, autorizza il Regno dei Paesi Bassi a mantenere due autorizzazioni che utilizzano la modalità TDD (time division duplex) invece della modalità FDD (frequency division duplex) nelle sottobande 2565-2570 MHz e 2685-2690 MHz fino al 11 maggio 2030. Questa deroga è stata richiesta dai Paesi Bassi per evitare l'interruzione dei servizi di comunicazioni mobili pubbliche forniti dai titolari di queste autorizzazioni, originariamente rilasciate nel 2010 e 2013. Il periodo di transizione è considerato proporzionato e giustificato perché non ritarda indebitamente l'implementazione della decisione 2008/477/CE negli altri Stati membri, non crea disparità competitive indebite e rispetta gli accordi internazionali di coordinamento con i paesi confinanti. I Paesi Bassi rimangono comunque obbligati a garantire che l'uso della modalità TDD non interferisca con i sistemi già operanti negli altri Stati membri e non crei distorsioni nel mercato delle comunicazioni elettroniche europeo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/1038 della Commissione del 23 giugno 2021 che concede al Regno dei Paesi Bassi un periodo di transizione a norma della decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2500-2690 MHz [notificata con il numero C(2021) 4433] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) EN: Commission Decision (EU) 2021/1038 of 23 June 2021 granting a transitional period to the Kingdom of the Netherlands pursuant to Decision 2008/477/EC as regards an update of relevant technical conditions applicable to the 2500-2690 MHz frequency band (notified under document C(2021) 4433) (Only the Dutch text is authentic)

Testo normativo

25.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 226/38 DECISIONE (UE) 2021/1038 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 che concede al Regno dei Paesi Bassi un periodo di transizione a norma della decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz [notificata con il numero C(2021) 4433] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, vista la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ( 2 ) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi il 6 gennaio 2021, considerando quanto segue: (1) La decisione 2008/477/CE dispone che gli Stati membri designino e mettano a disposizione, su base non esclusiva, la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato di tale decisione. (2) L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/477/CE prevede che gli Stati membri che attuano la modalità duplex a divisione di tempo (time division duplex, TDD) o l'uso solo downlink al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz alla data in cui tale decisione prende effetto possono chiedere un periodo di transizione per l'attuazione di tale decisione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE. (3) I Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, nonostante siano state rilasciate autorizzazioni per l'uso della maggior parte della sottobanda 2 570-2 620 MHz conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione ( 3 ) , due sezioni limitate della banda, ossia i lotti 2 565-2 570 MHz e 2 685-2 690 MHz, sono ancora soggette a due autorizzazioni che attuano la modalità duplex a divisione di tempo (TDD) invece della modalità duplex a divisione di frequenza (frequency division duplex, FDD), che sono state rilasciate nel 2010 a norma della decisione 2008/477/CE e che scadranno nel 2030. (4) Con lettera del 6 gennaio 2021 indirizzata alla Commissione, i Paesi Bassi hanno chiesto un periodo di transizione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/477/CE al fine di mantenere la validità delle due autorizzazioni summenzionate che attuano la modalità TDD fino alla loro scadenza. Tali autorizzazioni sono state rilasciate mediante decisioni dell'Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Un'autorizzazione è stata rilasciata con numero di riferimento AT-EZK/7635162 numero di fascicolo 6781570-G1 ed è valida dal 3 gennaio 2013 al 2 gennaio 2030 e l'altra autorizzazione è stata rilasciata con numero di riferimento AT-EZK/7937970 numero di fascicolo 6697351 ed è valida dall'11 maggio 2010 all'11 maggio 2030. (5) I Paesi Bassi hanno fornito giustificazioni e informazioni sufficienti a sostegno della loro richiesta. Mantenendo nel corso del periodo di transizione le due autorizzazioni esistenti, che sono utilizzate per la fornitura di servizi pubblici di comunicazioni mobili, le autorità neerlandesi evitano di interrompere la fornitura di servizi di comunicazioni mobili da parte dei titolari delle due autorizzazioni summenzionate ed evitano perturbazioni dell'attuale situazione di parità concorrenziale nel mercato delle comunicazioni mobili dei Paesi Bassi. Inoltre, le ampie restrizioni d'uso connesse con l'uso dei due lotti di spettro corrispondenti hanno fatto sì che tali autorizzazioni non siano state incluse nella definizione e nella determinazione del tetto allo spettro generalmente applicabile. Di conseguenza, il periodo di transizione garantirà la stabilità della situazione concorrenziale nel mercato delle comunicazioni mobili e non ritarderà indebitamente l'attuazione della decisione 2008/477/CE nei Paesi Bassi. (6) Inoltre, i limiti di potenza delle emissioni connessi con l'uso di tale spettro previsti dalle pertinenti autorizzazioni sono in linea con gli accordi internazionali di coordinamento conclusi con gli Stati membri confinanti al fine di garantire che non si creino interferenze nei suddetti Stati membri. Di conseguenza, il periodo di transizione non ritarderà l'attuazione della decisione 2008/477/CE negli Stati membri confinanti. (7) Il periodo di transizione si limiterebbe inoltre a quanto è necessario per non impedire la creazione di un quadro comune e di condizioni tecniche armonizzate per l'uso della banda 2 500-2 690 MHz; sono previste restrizioni nella banda 2 685-2 690 MHz per tutelare i servizi di radioastronomia nella banda contigua e l'uso della frequenza 2 565-2 570 MHz è limitato per proteggere l'uso in modalità FDD contiguo. (8) Il suddetto periodo di transizione garantirebbe pertanto il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE nella banda 2 500-2 690 MHz con costi minimi per ogni Stato membro e operatore. (9) Per tali motivi, il periodo di transizione richiesto appare giustificato e proporzionato e non ritarderebbe indebitamente l'attuazione della decisione 2008/477/CE nei Paesi Bassi o negli altri Stati membri né creerebbe indebite disparità nella situazione concorrenziale o normativa tra Stati membri. (10) Nel corso delle riunioni del 9 e 10 marzo 2021, i membri del comitato per lo spettro radio sono stati consultati e hanno indicato di non avere obiezioni in merito a tale periodo di transizione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai Paesi Bassi è concesso un periodo di transizione a norma della decisione 2008/477/CE alle condizioni stabilite in tale decisione. Articolo 2 I Paesi Bassi sono autorizzati ad attuare, al più tardi fino all'11 maggio 2030, la modalità duplex a divisione di tempo (TDD) invece della modalità duplex a divisione di frequenza (FDD) nelle sottobande 2 565-2 570 MHz e 2 685-2 690 MHz. Articolo 3 I Paesi Bassi continuano ad adoperarsi affinché l'attuazione della modalità TDD a norma dell'articolo 2 non ritardi indebitamente l'attuazione della decisione 2008/477/CE, non crei indebite disparità nelle situazioni concorrenziali o normative tra Stati membri e non incida sui sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche già operanti o da diffondere nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz conformemente ai parametri tecnici armonizzati dalla decisione 2008/477/CE negli altri Stati membri. Articolo 4 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2021 Per la Commissione Thierry BRETON Membro della Commissione ( 1 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1 . ( 2 ) GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37 . ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz ( GU L 149 del 12.5.2020, pag. 3 ).

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La Decisione 2021/1038 riguarda l'armonizzazione dello spettro radio nella banda 2500-2690 MHz, disciplinando le modalità di duplex (TDD e FDD), le autorizzazioni per servizi di comunicazioni elettroniche e i periodi di transizione secondo la Decisione 2008/477/CE. Operatori di telecomunicazioni, autorità nazionali di regolamentazione e gestori dello spettro consultano questa normativa per comprendere le eccezioni alle regole comuni, gli obblighi di coordinamento internazionale e la protezione dei servizi di radioastronomia.

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