Decisione UE In vigore

Decisione UE 1037/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione, del 20 luglio 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia

Pubblicato: 20/07/2018 In vigore dal: 20/07/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2018/1037 sulla chiusura del procedimento antidumping sul ferrocromo a basso tenore di carbonio?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2018/1037 del 20 luglio 2018 chiude il procedimento antidumping avviato dalla Commissione europea il 23 giugno 2017 contro le importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio (contenente più dello 0,05% fino allo 0,5% di carbonio in peso) originario della Repubblica Popolare Cinese, della Russia e della Turchia. Il procedimento era stato aperto su denuncia dell'Associazione dei produttori europei di ferroleghe (Euroalliages), che rappresentava l'unico produttore UE del prodotto, la società tedesca Elektrowerk Weisweiler GmbH. La chiusura avviene a seguito del ritiro volontario della denuncia da parte dell'industria dell'Unione il 22 maggio 2018, senza che fossero state istituite misure provvisorie durante l'inchiesta. La Commissione ha valutato che la chiusura non fosse contraria all'interesse dell'Unione, poiché nessun'altra parte si era opposta all'eventuale istituzione di misure antidumping e nessun elemento dell'inchiesta indicava il contrario. Di conseguenza, il procedimento si conclude senza l'applicazione di dazi antidumping sulle importazioni del prodotto dai tre paesi interessati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione, del 20 luglio 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1037 of 20 July 2018 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of low carbon ferro-chrome originating in the People's Republic of China, Russian Federation and Turkey

Testo normativo

23.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185/48 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1037 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 23 giugno 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Federazione russa («Russia») e della Turchia («i paesi interessati») conformemente all'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) («l'avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 maggio 2017 dall'Associazione dei produttori europei di ferroleghe («Euroalliages» o «il denunciante») per conto dell'unico produttore UE di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti nei paesi interessati e le autorità cinesi, russe e turche, gli importatori noti e gli utilizzatori, come pure le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. 1.2. Risposte al questionario (4) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio, a dieci utilizzatori e a otto importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta. (5) La Commissione ha ricevuto risposte da un produttore turco, dall'unico produttore dell'Unione e da quattro utilizzatori di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Nessuno degli otto importatori ha risposto al questionario. 1.3. Visite di verifica (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate. — Produttori dell'Unione — Elektrowerk Weisweiler GmbH –«EWW», Germania, e la sua società collegata Afarak Trading Limited –«ATL», Malta — Utilizzatori — Aperam Sourcing SCA, Lussemburgo — Salzgitter AG, Germania — VDM Metals International GmbH, Germania — Produttore esportatore della Turchia — Eti Elektrometalurji A.Ș., Antalya, Turchia 1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame (7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). 1.5. Mancata istituzione di misure provvisorie (8) A motivo della mancanza di chiarezza in merito alla definizione del prodotto, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie, bensì di proseguire l'inchiesta. Il 23 marzo 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. 2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (9) Con il messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia. (10) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. (11) Il denunciante è l'unico produttore di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione e nessun'altra parte si è manifestata per opporsi all'eventuale istituzione di misure antidumping. Poiché dall'inchiesta non erano comunque emerse considerazioni indicanti che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione, si è ritenuto che fosse opportuno chiudere il presente procedimento. (12) Alla luce del ritiro della denuncia da parte dell'industria dell'Unione e della proposta chiusura del procedimento senza istituzione di misure, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare le osservazioni ricevute dalle parti interessate per quanto riguarda l'apertura dell'inchiesta e le risultanze preliminari illustrate nel documento informativo menzionato al considerando 8. 3. DIVULGAZIONE E CONCLUSIONE (13) Le parti interessate sono state informate in merito all'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. (14) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere senza istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia. (15) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia, attualmente classificato con il codice NC 7202 49 50, è chiuso. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia ( GU C 200 del 23.6.2017, pag. 17 ).

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La Decisione UE 2018/1037 rappresenta un caso di chiusura di procedimento antidumping secondo l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/1036, applicabile alle importazioni di merci da paesi terzi. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di protezione commerciale dell'Unione, le procedure di dumping e i criteri di interesse dell'Unione. Il documento è rilevante per importatori, esportatori e produttori che operano nel settore delle ferroleghe e devono monitorare i procedimenti antidumping che potrebbero incidere sulla loro catena di approvvigionamento e sulla competitività dei prezzi.

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