Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
Qual è lo scopo della Decisione UE 2018/1031 e quali sono le condizioni per l'operatività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Albania?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1031 del Consiglio autorizza la firma di un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania, necessario per consentire all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di operare nel territorio albanese. L'accordo è richiesto dalla normativa europea (Regolamento UE 2016/1624) ogni volta che le squadre europee di guardia di frontiera devono svolgere attività in paesi terzi con poteri esecutivi o quando altre operazioni lo richiedono. I negoziati sono stati avviati nel dicembre 2017 e conclusi positivamente a febbraio 2018, permettendo così la firma dell'accordo da parte dell'Unione. La decisione stabilisce anche che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano all'adozione, in conformità alle loro specifiche posizioni rispetto all'acquis di Schengen, mentre Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein sono invitati a concludere accordi bilaterali analoghi con l'Albania.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
EN: Council Decision (EU) 2018/1031 of 13 July 2018 on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Albania on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Albania
Testo normativo
23.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 185/6
DECISIONE (UE) 2018/1031 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2018
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status.
(2)
Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Albania per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»).
(3)
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 13 dicembre 2017 e si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 12 febbraio 2018.
(4)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'
acquis
di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
2
)
; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'
acquis
di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'
acquis
di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(7)
È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
4
)
.
Articolo 2
Il testo della dichiarazione comune allegata alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (
GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
4
)
Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'
acquis
di Schengen.
Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica d'Albania, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
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La Decisione UE 2018/1031 riguarda l'accordo sullo status tra UE e Albania per le operazioni di Frontex, disciplinato dal Regolamento UE 2016/1624 sulla guardia di frontiera e costiera europea. È uno sviluppo dell'acquis di Schengen e coinvolge questioni di sovranità territoriale, poteri esecutivi transfrontalieri e cooperazione internazionale in materia di controllo delle frontiere e sicurezza.
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