Decisione UE In vigore

Decisione UE 1028/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 della Commissione del 27 giugno 2022 che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE notificata con il numero C(2022) 4289 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 27/06/2022 In vigore dal: 27/06/2022 Documento ufficiale

Quali impianti vengono esclusi dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) con la Decisione 2022/1028 e per quali motivi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 del 27 giugno 2022 modifica la precedente decisione 2021/355 escludendo dall'EU ETS un totale di 6 impianti specifici ubicati in Danimarca, Francia e Svezia. Gli impianti esclusi rientrano in due categorie: quattro impianti danesi e uno svedese (DK-65, DK-66, DK-135 e SE-207651) che utilizzano esclusivamente biomassa, e due impianti francesi (FR-206164 e FR-206032) che producono polimeri importando calore da altri impianti senza generare emissioni dirette di CO2. La normativa si applica agli Stati membri e ai gestori di impianti industriali soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni. In pratica, questi impianti non dovranno più partecipare al meccanismo di assegnazione gratuita di quote di emissioni e non saranno inclusi negli elenchi ufficiali degli impianti regolati dalla direttiva 2003/87/CE. La decisione si basa su precedenti chiarimenti normativi: la direttiva 2009/29/CE ha escluso gli impianti a biomassa pura dal 2013, mentre la sentenza della Corte di giustizia C-577/16 ha stabilito che gli impianti di polimeri senza emissioni dirette di CO2 non rientrano nell'EU ETS.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 della Commissione del 27 giugno 2022 che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE [notificata con il numero C(2022) 4289] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/1028 of 27 June 2022 amending Decision (EU) 2021/355 as regards certain installations in Denmark, France and Sweden and included in the list of installations covered by the emissions trading system of the Union laid down in Directive 2003/87/EC (notified under document C(2022) 4289) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

29.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 172/21 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1028 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2022 che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE [notificata con il numero C(2022) 4289] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) In seguito alla presentazione delle misure nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2021/355 ( 2 ) relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra. La decisione respinge l'iscrizione di determinati impianti e dei dati corrispondenti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, escludendoli così dall'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS). (2) Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati esclusi dall'EU ETS, conformemente all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Questa disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e dalla sua messa in applicazione il 1° gennaio 2013 ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS. L'iscrizione degli impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa per tutti gli anni del periodo di riferimento deve pertanto essere respinta, anche se figuravano nell'elenco conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. (3) La Commissione è stata informata del fatto che la Svezia aveva erroneamente incluso nelle proprie misure nazionali di attuazione l'impianto SE-207651. Tale impianto utilizza esclusivamente biomassa e pertanto avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito di applicazione dell'EU ETS. (4) A seguito di una richiesta della Commissione, la Danimarca ha confermato che gli impianti DK-65, DK-66 e DK-135 non hanno generato emissioni da combustibili fossili nel periodo di riferimento 2014-2018. Tali impianti utilizzano esclusivamente biomassa e avrebbero quindi dovuto essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'EU ETS. (5) È pertanto opportuno respingere l'iscrizione degli impianti DK-65, DK-66, DK-135 e SE-207651 negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. (6) A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, la Francia ha comunicato che i due impianti FR-206164 e FR-206032 producono solo polimeri. Nessuno dei due genera emissioni dirette di CO 2 poiché entrambi importano il calore necessario per la produzione da un altro impianto dell'EU ETS. Nella sentenza nella causa C-577/16 ( 4 ) la Corte di giustizia ha stabilito che un impianto di produzione dei polimeri cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni qualora non generi emissioni dirette di CO 2 . L'iscrizione di tali impianti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere respinta. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/355, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (UE) 2021/355 della Commissione è così modificata: (1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato IV della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e i dati corrispondenti sulle quote assegnate a tali impianti a titolo gratuito, trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, sono respinti.»; (2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; (3) è aggiunto, come allegato IV, il testo di cui all'allegato II della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/355 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221 ). ( 3 ) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63 ). ( 4 ) Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH / Bundesrepublik Deutschland , C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127. ALLEGATO I «ALLEGATO I Impianti che utilizzano esclusivamente biomassa Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione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» ALLEGATO II «ALLEGATO IV Impianti che producono polimeri e importano calore senza generare emissioni dirette di CO 2 Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione FR000000000206164 FR000000000206032 »

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La Decisione 2022/1028 riguarda l'esclusione dal sistema EU ETS (Emissions Trading System) di impianti che utilizzano biomassa e impianti di polimeri senza emissioni dirette. Commercialisti e consulenti ambientali devono conoscere le regole sulla direttiva 2003/87/CE, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni e i criteri di inclusione/esclusione dal perimetro di applicazione del sistema di scambio di quote.

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