Decisione UE In vigore

Decisione UE 1025/2024

Decisione (PESC) 2024/1025 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Pubblicato: 04/04/2024 In vigore dal: 04/04/2024 Documento ufficiale

Quali sono le eccezioni umanitarie introdotte dalla Decisione UE 2024/1025 alle misure restrittive contro le violazioni dei diritti umani?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1025 modifica il regime sanzionatorio dell'Unione europea per allinearlo agli standard internazionali delle Nazioni Unite, introducendo eccezioni umanitarie alle misure di congelamento dei beni e alle restrizioni sui fondi. In pratica, le organizzazioni umanitarie riconosciute (ONU, organizzazioni internazionali, ONG finanziate bilateralmente o multilateralmente, enti certificati dall'UE o dagli Stati membri) possono fornire assistenza umanitaria e sostenere attività per bisogni umani fondamentali anche verso soggetti sottoposti a sanzioni, senza violare il congelamento dei beni. La normativa distingue tra un'esenzione automatica per gli enti umanitari qualificati e un meccanismo di deroga per altri soggetti, dove le autorità nazionali competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi caso per caso, con una presunzione di approvazione se non si riceve risposta entro cinque giorni lavorativi. Tuttavia, alcune persone fisiche e giuridiche contrassegnate con asterisco nell'allegato rimangono escluse anche da queste eccezioni, per motivi di sicurezza più elevati.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/1025 del Consiglio, del 4 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani EN: Council Decision (CFSP) 2024/1025 of 4 April 2024 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1025 5.4.2024 DECISIONE (PESC) 2024/1025 DEL CONSIGLIO del 4 aprile 2024 che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999 ( 1 ) . (2) Nelle sue conclusioni del 20 maggio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi, il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell'Unione sull'azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell'Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l'importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell'Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l'inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell'Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie. (3) Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni devono conformarsi agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. L'UNSC, al paragrafo 1 della sua risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali da parte di determinati soggetti sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. (4) Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 ( 2 ) , che ha introdotto l'esenzione umanitaria ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell'Unione, che attuano le misure decise dall'UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 ( 3 ) , che ha introdotto l'esenzione umanitaria ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) nei regimi di misure restrittive dell'Unione, che attuano le misure decise dall'UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni, e nelle misure complementari decise dal Consiglio. Il 27 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 ( 4 ) , che ha introdotto l'esenzione umanitaria in taluni regimi di misure restrittive dell'Unione, a vantaggio dei soggetti di cui all'UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, e di agenzie specializzate degli Stati membri. (5) Al fine di aumentare l'uniformità tra i regimi di misure restrittive dell'Unione e con le misure restrittive adottate dall'UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, è opportuno introdurre un'esenzione dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati a norma della decisione (PESC) 2020/1999, a vantaggio dei soggetti di cui all'UNSCR 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario, delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro, e di agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno modificare il meccanismo di deroga esistente per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione. Ritiene altresì opportuno applicare un meccanismo di deroga invece dell'esenzione nei casi in cui il Consiglio abbia deciso che sia necessario un controllo da parte delle autorità nazionali competenti a causa dell'esistenza di un rischio più elevato che i fondi o le risorse economiche forniti siano utilizzati impropriamente per scopi diversi dall'assistenza umanitaria. (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «-1.   L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; o g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. -1 bis .   L'esenzione di cui al paragrafo -1 non si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi contrassegnati da un asterisco nell'allegato.» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatto salvo il paragrafo -1, e in deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis .   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, l'autorizzazione si considera concessa.» ; d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.» ; 2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le eccezioni di cui all'articolo 4 per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.» ; 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente H. LAHBIB ( 1 ) Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ( GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una esenzione umanitaria ( GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su un'esenzione umanitaria ( GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48 ). ( 4 ) Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie ( GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj ). ALLEGATO L'allegato della decisione (PESC) 2020/1999 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3) è così modificato: 1) la sezione A (Persone fisiche) è così modificata; a) nella colonna «Nomi (traslitterazione in caratteri latini)», dopo il nome è aggiunto un asterisco alle voci da 1 a 4, da 13 a 14, da 16 a 26, da 29 a 32, da 36 a 56 e da 62 a 105; b) dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «* L'articolo 4, paragrafo -1, non si applica alle voci contrassegnate da un asterisco.»; 2) la sezione B (Persone giuridiche, entità e organismi) è così modificata: a) nella colonna «Nome (traslitterazione in caratteri latini)», dopo il nome è aggiunto un asterisco alle voci da 5 a 12 e da 16 a 23; b) dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «* L'articolo 4, paragrafo -1, non si applica alle voci contrassegnate da un asterisco.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/1025 riguarda le misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), le sanzioni umanitarie e il congelamento dei beni secondo la risoluzione UNSCR 2664 delle Nazioni Unite. È rilevante per organizzazioni umanitarie, ONG, enti pubblici internazionali e Stati membri che devono gestire eccezioni umanitarie, certificati di partenariato umanitario e autorizzazioni per il trasferimento di fondi verso soggetti sanzionati.

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