Decisione (UE) 2021/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2020/003 DE/GMH Guss
Qual è l'importo e le finalità della mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la Germania in relazione agli esuberi presso GMH Guss GmbH?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/1021 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per erogare un contributo finanziario di 1.081.706 EUR a favore della Germania. Il FEG è uno strumento comunitario destinato a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, crisi economiche e finanziarie globali. La domanda tedesca riguarda specificamente gli esuberi presso l'azienda GMH Guss GmbH ed è stata presentata il 15 dicembre 2020, risultando conforme alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1309/2013. L'importo stanziato rientra nel limite massimo annuale di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) fissato per il FEG, e la decisione si applica a decorrere dall'8 giugno 2021 per accelerare i tempi di erogazione delle risorse destinate al reinserimento lavorativo dei dipendenti interessati.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2021/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2020/003 DE/GMH Guss
EN: Decision (EU) 2021/1021 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2021 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Germany – EGF/2020/003 DE/Germany GMH Guss
Testo normativo
24.6.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 224/14
DECISIONE (UE) 2021/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2021
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2020/003 DE/GMH Guss
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 15 dicembre 2020 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso GMH Guss GmbH in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 081 706 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 1 081 706 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Essa si applica a decorrere dall’8 giugno 2021.
Fatto a Strasburgo, l’8 giugno 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è lo strumento normativo di riferimento per le politiche di sostegno ai lavoratori colpiti da ristrutturazioni aziendali derivanti da fenomeni di globalizzazione e crisi economiche. Professionisti del settore HR, consulenti del lavoro e aziende che affrontano processi di ridimensionamento consultano questa normativa per accedere ai finanziamenti destinati alla riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale, in conformità al regolamento (UE) n. 1309/2013 e al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.
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