Decisione UE In vigore

Decisione UE 1017/2019

Decisione (UE) 2019/1017 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 14/06/2019 In vigore dal: 14/06/2019 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni che l'Unione europea sostiene per l'adesione della Georgia all'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1017 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea riguardo all'adesione della Georgia al Consiglio oleicolo internazionale (COI). La decisione si applica alle trattative che si svolgeranno nel Consiglio dei membri del COI e riguarda specificamente le modalità tecniche e amministrative per permettere al governo della Georgia di aderire all'accordo internazionale sui prodotti oleicoli. In pratica, l'Unione sostiene l'adesione della Georgia a due condizioni fondamentali: primo, le quote di partecipazione georgiane devono essere calcolate secondo la formula tecnica prevista dall'articolo 11 dell'accordo; secondo, il termine per il deposito dello strumento di adesione deve essere sufficientemente ampio da consentire alla Georgia di aderire rapidamente. La decisione è rilevante perché l'adesione di nuovi paesi modifica l'equilibrio decisionale all'interno del COI, influenzando come vengono prese le decisioni quando non c'è consenso unanime tra i membri.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1017 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2019/1017 of 14 June 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards the conditions for the accession of the Government of Georgia to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

21.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/66 DECISIONE (UE) 2019/1017 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) riguardo alle condizioni per l'adesione del governo della Georgia all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (3) Ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo. (4) Il governo della Georgia ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione della Georgia per quanto riguarda le quote di partecipazione in seno al Consiglio oleicolo internazionale («COI») e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (5) Poiché la Georgia sta sviluppando i settori oleicoli sia sotto il profilo del consumo che della produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare per quanto riguarda il raggiungimento dell'uniformità del diritto nazionale e internazionale relativi alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, in particolare incidendo sull'equilibrio decisionale in seno al Consiglio dei membri quando le decisioni non sono adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Georgia, figura nell'allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019. Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ALLEGATO L'Unione sosterrà l'adesione all'accordo da parte del governo della Georgia in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione della Georgia siano calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo e che il termine per il deposito degli strumenti di adesione consenta alla Georgia di aderire rapidamente all'accordo. Se il deposito dello strumento è ritardato, l'Unione può sostenere, in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri, la proroga del termine per il deposito dello strumento.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1017/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2019/1017 riguarda l'adesione internazionale e gli accordi commerciali multilaterali nel settore agroalimentare, specificamente il Consiglio oleicolo internazionale e le quote di partecipazione. Professionisti del diritto commerciale internazionale e consulenti per le relazioni esterne dell'UE consultano questa normativa per comprendere le posizioni negoziali dell'Unione, l'armonizzazione degli standard sui prodotti oleicoli e le procedure di accreditamento presso organismi internazionali.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →