Decisione (UE) 2024/1016 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda la proroga dell’accordo
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2024/1016 e fino a quando viene prorogato l'accordo sul trasporto di merci su strada tra UE e Moldova?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/1016 del Consiglio, adottata il 25 marzo 2024, stabilisce la posizione che l'Unione europea deve assumere presso il Comitato misto istituito dall'accordo bilaterale con la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada. In particolare, autorizza i rappresentanti dell'UE a votare per la proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2025, anziché lasciarlo scadere il 30 giugno 2024. La decisione si applica alle autorità competenti dell'UE e della Moldova che operano nel settore dei trasporti su strada e del commercio internazionale. In pratica, consente la continuazione dei servizi di trasporto stradale tra i due territori, facilitando gli scambi commerciali e, significativamente, supportando l'esportazione di merci ucraine verso l'UE attraverso i corridoi di solidarietà. La proroga è stata ritenuta vantaggiosa per i trasportatori di entrambe le parti e per il commercio bilaterale, oltre a rappresentare un contributo alla ricostruzione dell'Ucraina nel contesto della guerra di aggressione russa.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/1016 del Consiglio, del 25 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda la proroga dell’accordo
EN: Council Decision (EU) 2024/1016 of 25 March 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and the Republic of Moldova on the Carriage of Freight by Road, as regards the continuation of the Agreement
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1016
3.4.2024
DECISIONE (UE) 2024/1016 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda la proroga dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
(
1
)
(«accordo») è stato firmato dall’Unioneed è stato applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 21 agosto 2023.
(2)
L’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull’applicazione e sull’attuazione dell’accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi.
(3)
Con decisione n. 2/2022 del comitato misto
(
3
)
, la durata dell’accordo è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, le parti dell’accordo si consultano al fine di valutare la necessità della sua proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo.
(4)
Affinché l’Unione e la Repubblica di Moldova possano continuare a beneficiare dell’accordo, è opportuno che la validità di quest’ultimo sia prorogata fino al 31 dicembre 2025.
(5)
Nella sua prossima riunione il comitato misto dovrà adottare una decisione in merito alla necessità di un’ulteriore proroga dell’accordo.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla proroga dell’accordo, poiché la decisione del comitato misto sarà vincolante per l’Unione.
(7)
È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto si basi sul progetto di decisione del comitato congiunto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») per quanto riguarda la proroga dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. MARON
(
1
)
GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4
.
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (
GU L 181, del 7.7.2022, pag. 1
)
(
3
)
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 185
.
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2024 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
del …
relativa alla proroga dell'accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
(
1
)
, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi della decisione n. 2/2022 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, del 15 dicembre 2022, relativa alla proroga dell'accordo
(
2
)
, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ("accordo") è stato prorogato fino al 30 giugno 2024.
(2)
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo.
(3)
Dal controllo dell'accordo è emerso che quest'ultimo ha apportato benefici agli scambi commerciali sia per l'Unione europea sia per la Repubblica di Moldova e che l'aumento dei servizi di trasporto su strada si è rivelato vantaggioso anche per i trasportatori su strada delle due parti.
(4)
Congiuntamente a un accordo analogo sul trasporto su strada firmato con l'Ucraina, l'accordo ha anche contribuito in modo significativo all'esportazione di merci ucraine verso l'Unione europea attraverso i corridoi di solidarietà.
(5)
La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 31 dicembre 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Proroga dell'accordo
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU UE L181 del 7.7.2022, pag. 4
.
(
2
)
GU UE L 79 del 17.3.2023, pag. 185
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1016/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/1016 riguarda accordi internazionali sul trasporto su strada, comitati misti bilaterali e proroga di trattati commerciali tra l'UE e paesi terzi. È rilevante per operatori logistici, imprese di trasporto, spedizionieri e commercialisti che gestiscono operazioni transfrontaliere, in quanto incide sulla continuità dei servizi di trasporto, sulle autorizzazioni per il cabotaggio e sulla circolazione delle merci nei corridoi di solidarietà verso l'Ucraina.
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