Decisione UE In vigore

Decisione UE 1016/2020

Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31)

Pubblicato: 24/06/2020 In vigore dal: 24/06/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/1016 della BCE riguardo alla cooperazione tra la Banca centrale europea e la banca centrale croata?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1016 della BCE del 24 giugno 2020 istituisce una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea (BCE) e la Hrvatska narodna banka (HNB), la banca centrale della Croazia. Questa cooperazione consente alla BCE di esercitare compiti di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi insediati in Croazia, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1024/2013. La decisione si applica agli enti creditizi significativi e non significativi operanti nel territorio croato, coinvolgendo sia la BCE che l'HNB nella supervisione del sistema bancario nazionale.

La cooperazione stretta è entrata in vigore il 1° ottobre 2020, anche se alcuni aspetti relativi all'identificazione degli enti significativi hanno avuto effetto dalla data di pubblicazione della decisione. Concretamente, ciò significa che un rappresentante dell'HNB partecipa al Consiglio di vigilanza della BCE con diritto di voto, e l'HNB collabora attivamente nei gruppi di vigilanza congiunti. La Croazia aveva già adottato la normativa nazionale necessaria (luglio 2019 e aprile 2020) per garantire che gli atti della BCE fossero vincolanti e applicabili nel suo territorio.

Per le banche e gli intermediari finanziari croati, questa cooperazione comporta l'assoggettamento alle regole di vigilanza della BCE, con procedure standardizzate secondo il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). La BCE ha completato una valutazione approfondita degli enti creditizi croati prima dell'avvio della cooperazione, garantendo una transizione ordinata. Le procedure di vigilanza formalmente avviate prima del 1° ottobre 2020 sono state identificate come "pendenti" e gestite secondo le modalità previste dal Regolamento UE 468/2014.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) EN: Decision (EU) 2020/1016 of the European Central Bank of 24 June 2020 on the establishment of close cooperation between the European Central Bank and Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31)

Testo normativo

13.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 224/4 DECISIONE (UE) 2020/1016 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, considerando quanto segue: (1) In data 27 maggio 2019 la Repubblica di Croazia ha dato notifica alla Banca centrale europea (BCE) della richiesta di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Hrvatska narodna banka (di seguito «HNB») ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013. (2) In data 12 luglio 2019 e 7 aprile 2020 la Repubblica di Croazia ha adottato la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che la HNB sia tenuta ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati e che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili nella Repubblica di Croazia. La BCE ha valutato tale normativa tenendo conto anche della sua attuazione pratica. (3) In data 5 giugno 2020 la BCE ha completato una valutazione approfondita di taluni enti creditizi insediati nella Repubblica di Croazia. In pari data, la HNB ha approvato gli esiti della valutazione approfondita. (4) In data 16 giugno 2020 la BCE ha informato la Repubblica di Croazia in merito alla propria valutazione preliminare della richiesta di instaurare una cooperazione stretta, dandole la possibilità di presentare le proprie osservazioni. In data 20 giugno 2020 la Repubblica di Croazia ha risposto, concordando sulla valutazione, e non ha espresso commenti. (5) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2014/5 della Banca centrale europea ( 2 ) , laddove la BCE concluda che i criteri enunciati all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c) del regolamento (UE) n. 1024/2013 siano soddisfatti, la BCE adotta una decisione indirizzata allo Stato membro richiedente instaurando una cooperazione stretta. (6) L’articolo 5, paragrafo 2 della decisione BCE/2014/5 dispone che la decisione che instaura una cooperazione stretta indica le modalità di trasferimento dei compiti di in materia di vigilanza alla BCE e la data di inizio della cooperazione stretta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Instaurazione di una cooperazione stretta tra la BCE e la HNB 1.   Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica di Croazia, la BCE conclude che i criteri enunciati dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1024/2013 per l’instaurazione di una cooperazione stretta con la HNB sono soddisfatti. 2.   Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 la presente decisione instaura una cooperazione stretta tra la BCE e la HNB allo scopo di assolvere i compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 2, nonché all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Croazia. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 3 ) . Articolo 3 Dovere di cooperazione in buona fede e scambio di informazioni A decorrere dalla data di applicazione della presente decisione la BCE e la HNB sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all’obbligo di scambio di informazioni sulla base dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Articolo 4 Data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la HNB 1.   La data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la HNB è il 1 o ottobre 2020. 2.   Nonostante il paragrafo 1, ai fini dell’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la data di inizio della cooperazione stretta tra la BCE e la HNB è considerata la data di applicazione della presente decisione. Articolo 5 Modalità di trasferimento dei compiti di in materia di vigilanza alla BCE 1.   A decorrere dal 1 o ottobre 2020, la BCE assolve i compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 4, paragrafo 2, nonché all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Croazia. 2.   Di conseguenza, a decorrere da tale data: a) un rappresentante della HNB partecipa al Consiglio di vigilanza ed esercita il diritto di voto in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1024/2013. b) un rappresentante della HNB partecipa al Comitato direttivo del Consiglio di vigilanza e, se del caso, esercita il diritto di voto in conformità agli articolo 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea ( 4 ) ; c) i rappresentanti della HNB partecipano, riguardo alle questioni inerenti alla vigilanza prudenziale, in altri comitati e sotto-strutture che prestano assistenza all’attività della BCE in relazione ai compiti a questa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità ai rispettivi regolamenti interni. 3.   In deroga al paragrafo 2, a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, il rappresentante della HNB nel Consiglio di vigilanza partecipa ed esercita il proprio diritto di voto nelle deliberazioni per l’adozione da parte della BCE di istruzioni in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). 4.   Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla HNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la HNB nomina i sotto-coordinatori per i pertinenti gruppi di vigilanza congiunti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e informa la BCE in merito a tali nomine senza indebito ritardo. 5.   Ricevuta la notifica di istruzioni impartite dalla BCE alla HNB in relazione all’individuazione dei soggetti vigilati significativi insediati nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 110 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la HNB individua come pendente ai sensi dell’articolo 48, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ogni procedura di vigilanza formalmente avviata che richieda una decisione ma non possa essere completata prima del 1 o ottobre 2020. L’individuazione delle procedure pendenti include le procedure concernenti l’assolvimento dei compiti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1024/2013. Articolo 6 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 giugno 2020. La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 . ( 2 ) Decisione 2014/434/UE della Banca centrale europea del 31 gennaio 2014 sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l’euro (BCE/2014/5) ( GU L 198 del 5.7.2014, pag. 7 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea ( GU L 182 del 21.6.2014, pag. 56 ).

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La Decisione UE 2020/1016 riguarda la cooperazione stretta tra BCE e autorità nazionali competenti nel Meccanismo di vigilanza unico (MVU), disciplinando vigilanza prudenziale, enti creditizi significativi e non significativi, e il trasferimento di compiti di supervisione bancaria. Professionisti del settore finanziario e consulenti bancari consultano questa normativa per comprendere il perimetro della vigilanza BCE, le responsabilità dell'HNB, i gruppi di vigilanza congiunti e l'applicazione del Regolamento UE 1024/2013 in Croazia.

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