Decisione UE In vigore

Decisione UE 0998/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle

Pubblicato: 12/07/2018 In vigore dal: 12/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2018/998 allo status sanitario degli Stati membri per le malattie dell'acquacoltura?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 del 12 luglio 2018 aggiorna l'elenco delle zone europee dichiarate indenni da specifiche malattie dell'acquacoltura, sulla base della direttiva 2006/88/CE. La normativa si applica agli Stati membri dell'UE e riguarda principalmente operatori del settore dell'acquacoltura, autorità sanitarie nazionali e commercianti di specie acquatiche. In pratica, la decisione modifica lo status sanitario di quattro Stati membri: la Croazia e la Finlandia perdono lo status di "indenne da malattia" su tutto il territorio, con esclusioni geografiche specifiche per zone dove sono stati rilevati focolai rispettivamente di virus erpetico (KHV) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN); l'Irlanda e il Regno Unito vedono aggiornate le loro zone indenni da Bonamia ostreae, Marteilia refringens e OsHV-1 μVar a causa di recenti focolai. Questi cambiamenti hanno rilevanza pratica per i movimenti di animali acquatici e prodotti dell'acquacoltura tra zone, poiché le restrizioni sanitarie variano in base allo status dichiarato delle aree geografiche.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae, l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) [notificata con il numero C(2018) 4381] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/998 of 12 July 2018 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease, of Finland for infectious haematopoietic necrosis (IHN), the list of areas in Ireland free of Bonamia ostreae, the list of areas in the United Kingdom free of Marteilia refri

Testo normativo

16.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178/9 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/998 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018 che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status della Croazia in merito al virus erpetico (KHV), della Finlandia in merito alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da Bonamia ostreae , l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da Marteilia refringens e che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone del Regno Unito indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) [notificata con il numero C(2018) 4381] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ( 1 ) , in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE della Commissione ( 2 ) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da alcune malattie di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. (2) Attualmente in tale elenco l'intero territorio della Croazia è dichiarato indenne da virus erpetico (KHV) e l'intero territorio della Finlandia è dichiarato indenne da necrosi ematopoietica infettiva (IHN). Negli ultimi anni, tuttavia, questi Stati membri hanno segnalato la presenza di vari focolai rispettivamente di tali malattie. (3) Entrambi gli Stati membri hanno inviato alla Commissione informazioni riguardanti le misure da loro adottate a norma della direttiva 2006/88/CE per far fronte a tali focolai. Tali misure sono ancora in corso in alcune zone. (4) Attualmente nell'elenco tutte le coste dell'Irlanda sono dichiarate indenni da Bonamia ostreae ad eccezione di otto baie. A causa di un recente focolaio di Bonamia ostreae verificatosi in un'altra baia nella zona dell'Irlanda dichiarata indenne da tale malattia, sono state messe in atto restrizioni, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE. (5) Tutta la costa dell'Irlanda del Nord è anche dichiarata indenne da Marteilia refringens . Il Regno Unito ha tuttavia segnalato la presenza di due focolai di tale malattia in due baie diverse dell'Irlanda del Nord. Sono state messe in atto restrizioni agli spostamenti, tuttora applicate, conformemente alla direttiva 2006/88/CE. (6) Secondo le informazioni trasmesse dalla Croazia, dalla Finlandia, dall'Irlanda e dal Regno Unito, le zone interessate non dovrebbero figurare nell'elenco come indenni dalle malattie corrispondenti e la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per la Croazia, la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbe pertanto essere aggiornata. (7) L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione ( 3 ) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. (8) Attualmente in tale elenco il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è considerato indenne da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) ad eccezione di alcune baie. A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μVar verificatosi in un'altra baia la delimitazione geografica della zona indenne da malattia per il Regno Unito dovrebbe essere aggiornata. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/177/CE e l'allegato I della decisione 2010/221/UE. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato I della decisione 2009/177/CE, parte C, tabella, la quarta colonna «Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è modificata come segue: 1) alla riga «Virus erpetico (KHV)» la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione delle seguenti zone: la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Donji Miholjac (numero di omologazione 2HR0109) con il fiume Drava dalla diga di Dubrava fino alla foce nel fiume Danubio e la zona comprendente le imprese di acquacoltura a Grudnjak (numero di omologazione 2HR0177) con l'intero corso d'acqua del fiume Vučica fino alla foce nel fiume Karašica e da lì il fiume Karašica fino alla foce nel fiume Drava»; 2) alla riga «Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)» la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente: «Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero di Ii, Kuivaniemi e dei seguenti bacini idrografici: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zona di Saarijärvi e 4.41 zona di Pielinen»; 3) alla riga «Infezione da Bonamia ostreae » la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente: «Tutte le coste dell'Irlanda, ad eccezione di: 1. Cork Harbour; 2. Galway Bay; 3. Ballinakill Harbour; 4. Clew Bay; 5. Achill Sound; 6. Loughmore, Blacksod Bay; 7. Lough Foyle; 8. Lough Swilly; 9. Kilkieran Bay.»; 4) alla riga «Infezione da Marteilia refringens » la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente: «Tutte le coste della Gran Bretagna. Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di Belfast Lough e Dundrum Bay. Tutte le coste di Guernsey e Herm. La zona costiera degli Stati di Jersey: tale zona è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. L'area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. Tutte le coste dell'isola di Man.» Articolo 2 Nell'allegato I della decisione 2010/221/UE, tabella, quarta colonna «Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate», riga «Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)», la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente: «Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey». Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14 . ( 2 ) Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti ( GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15 ). ( 3 ) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ( GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7 ).

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La Decisione UE 2018/998 è il riferimento normativo per lo status sanitario dell'acquacoltura, malattie degli animali acquatici (KHV, IHN, Bonamia ostreae, Marteilia refringens, OsHV-1 μVar), zone indenni da malattia e compartimenti di acquacoltura. Operatori del settore, veterinari e autorità competenti la consultano per verificare restrizioni ai movimenti, certificazioni sanitarie e conformità alla direttiva 2006/88/CE.

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