Decisione UE In vigore

Decisione UE 0997/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/997 della Commissione, del 23 maggio 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2024 notificata con il numero C(2025)3159

Pubblicato: 23/05/2025 In vigore dal: 23/05/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2025/997 sulla liquidazione dei conti FEASR per l'esercizio finanziario 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/997 della Commissione europea, adottata il 23 maggio 2025, disciplina la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 (16 ottobre 2023 - 15 ottobre 2024). La decisione riguarda tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea e si applica ai piani strategici della Politica Agricola Comune (PAC) approvati per il periodo 2023-2027.

In pratica, la Commissione europea verifica i conti annuali trasmessi da ciascuno Stato membro, accerta la completezza, l'esattezza e la veridicità delle spese dichiarate, e determina gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro. Questi importi sono calcolati detraendo i pagamenti intermedi già rimborsati durante l'esercizio dalle spese riconosciute come legittime. L'Allegato I della decisione riporta per ogni Stato membro il dettaglio delle spese liquidate, le rettifiche applicate e l'importo netto da recuperare o erogare.

La decisione prevede inoltre che le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate secondo l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento UE 2021/2116, siano considerate nella liquidazione. L'Allegato II mostra che per l'esercizio 2024 nessuno Stato membro ha subito riduzioni per ritardi nei pagamenti. La decisione non pregiudica future decisioni di verifica della conformità che la Commissione potrà adottare per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non conformi alle norme europee.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/997 della Commissione, del 23 maggio 2025, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2024 [notificata con il numero C(2025)3159] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/997 of 23 May 2025 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure within the CAP Strategic Plan financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in the period 2023-2027 for the financial year 2024 (notified under document C(2025) 3159)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/997 27.5.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/997 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2025 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel periodo 2023-2027 per l’esercizio finanziario 2024 [notificata con il numero C(2025)3159] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (2) A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2024, al fine di allineare il periodo di riferimento per la spesa del FEASR a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 2 ) . (3) A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 35, paragrafo 1. A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento di esecuzione la Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone. (5) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi. (6) Le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applicano a decorrere dall’anno di domanda 2023. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ( 3 ) , seguono la procedura di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/2116 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’esercizio finanziario 2024. Tali riduzioni possono essere esaminate, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. (7) A norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione in conformità degli articoli 54 e 55 di tale regolamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese del piano strategico della PAC finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2024 e relative al periodo 2023-2027. Gli importi del FEASR che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito dei piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 sono indicati nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 nell’ambito di ciascun piano strategico della PAC sono stabilite nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025 Per la Commissione Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj ). ALLEGATO I Spese liquidate del FEASR per piano strategico della PAC per l'esercizio finanziario 2024 Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per piano strategico della PAC Piano strategico della PAC approvato con spese dichiarate per il FEASR 2023-2027 In EUR Stato membro CCI Spese esercizio finanziario 2024 Rettifiche Totale Importi non riutilizzabili Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2024 Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro ( *1 ) i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi AT 2023AT06AFSP001 236 554 703,85 0,00 236 554 703,85 0,00 236 554 703,85 236 554 703,85 0,00 BE 2023BE06AFSP001 7 315 331,20 0,00 7 315 331,20 0,00 7 315 331,20 7 354 033,34 -38 702,14 BE 2023BE06AFSP002 15 354 099,78 0,00 15 354 099,78 0,00 15 354 099,78 15 354 099,78 0,00 BG 2023BG06AFSP001 41 549 938,21 0,00 41 549 938,21 0,00 41 549 938,21 41 549 910,31 27,90 CY 2023CY06AFSP001 15 166 625,59 0,00 15 166 625,59 0,00 15 166 625,59 15 166 625,59 0,00 CZ 2023CZ06AFSP001 138 680 708,39 0,00 138 680 708,39 0,00 138 680 708,39 138 680 783,15 -74,76 DE 2023DE06AFSP001 513 063 943,46 0,00 513 063 943,46 0,00 513 063 943,46 513 125 771,19 -61 827,73 DK 2023DK06AFSP001 44 961 708,98 0,00 44 961 708,98 0,00 44 961 708,98 44 961 708,98 0,00 EE 2023EE06AFSP001 28 484 839,61 0,00 28 484 839,61 0,00 28 484 839,61 28 585 105,10 - 100 265,49 ES 2023ES06AFSP001 356 147 959,34 0,00 356 147 959,34 0,00 356 147 959,34 357 025 719,99 - 877 760,65 FI 2023FI06AFSP001 246 782 103,83 0,00 246 782 103,83 0,00 246 782 103,83 246 782 193,26 -89,43 FR 2023FR06AFSP001 1 033 425 693,62 0,00 1 033 425 693,62 0,00 1 033 425 693,62 1 033 629 669,05 - 203 975,43 EL 2023EL06AFSP001 157 529 586,36 0,00 157 529 586,36 0,00 157 529 586,36 157 529 601,21 -14,85 HR 2023HR06AFSP001 115 754 708,93 0,00 115 754 708,93 0,00 115 754 708,93 115 755 552,33 - 843,40 HU 2023HU06AFSP001 220 631 811,58 0,00 220 631 811,58 0,00 220 631 811,58 220 631 830,20 -18,62 IE 2023IE06AFSP001 309 018 458,47 0,00 309 018 458,47 0,00 309 018 458,47 309 018 458,47 0,00 IT 2023IT06AFSP001 467 957 355,50 0,00 467 957 355,50 0,00 467 957 355,50 468 122 339,43 - 164 983,93 LT 2023LT06AFSP001 56 036 737,08 0,00 56 036 737,08 0,00 56 036 737,08 56 036 738,95 -1,87 LU 2023LU06AFSP001 9 103 485,58 0,00 9 103 485,58 0,00 9 103 485,58 8 879 485,57 224 000,01 LV 2023LV06AFSP001 46 011 507,60 0,00 46 011 507,60 0,00 46 011 507,60 46 011 507,60 0,00 MT 2023MT06AFSP001 2 323 343,04 0,00 2 323 343,04 0,00 2 323 343,04 2 323 615,75 - 272,71 NL 2023NL06AFSP001 126 476 696,16 0,00 126 476 696,16 0,00 126 476 696,16 126 451 587,77 25 108,39 PL 2023PL06AFSP001 105 933 014,77 0,00 105 933 014,77 0,00 105 933 014,77 108 779 598,74 -2 846 583,97 PT 2023PT06AFSP001 122 907 001,35 0,00 122 907 001,35 0,00 122 907 001,35 130 524 049,96 -7 617 048,61 RO 2023RO06AFSP001 223 040 990,59 0,00 223 040 990,59 0,00 223 040 990,59 222 917 219,46 123 771,13 SE 2023SE06AFSP001 122 379 428,00 0,00 122 379 428,00 0,00 122 379 428,00 122 399 835,95 -20 407,95 SI 2023SI06AFSP001 61 140 675,42 0,00 61 140 675,42 0,00 61 140 675,42 61 140 679,38 -3,96 SK 2023SK06AFSP001 119 955 638,51 0,00 119 955 638,51 0,00 119 955 638,51 119 957 497,84 -1 859,33 ( *1 ) Gli importi che devono essere recuperati dagli (–) o erogati agli (+) Stati membri comprendono i fondi che sono riutilizzabili mediante riassegnazione da parte dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116. ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2024 - FEASR Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 In EUR Stato membro CCI Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2024 AT 2023AT06AFSP001 0,00 BE 2023BE06AFSP001 0,00 BE 2023BE06AFSP002 0,00 BG 2023BG06AFSP001 0,00 CY 2023CY06AFSP001 0,00 CZ 2023CZ06AFSP001 0,00 DE 2023DE06AFSP001 0,00 DK 2023DK06AFSP001 0,00 EE 2023EE06AFSP001 0,00 ES 2023ES06AFSP001 0,00 FI 2023FI06AFSP001 0,00 FR 2023FR06AFSP001 0,00 EL 2023EL06AFSP001 0,00 HR 2023HR06AFSP001 0,00 HU 2023HU06AFSP001 0,00 IE 2023IE06AFSP001 0,00 IT 2023IT06AFSP001 0,00 LT 2023LT06AFSP001 0,00 LU 2023LU06AFSP001 0,00 LV 2023LV06AFSP001 0,00 MT 2023MT06AFSP001 0,00 NL 2023NL06AFSP001 0,00 PL 2023PL06AFSP001 0,00 PT 2023PT06AFSP001 0,00 RO 2023RO06AFSP001 0,00 SE 2023SE06AFSP001 0,00 SI 2023SI06AFSP001 0,00 SK 2023SK06AFSP001 0,00 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/997/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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