Decisione UE In vigore

Decisione UE 0997/2022

Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione

Pubblicato: 07/04/2022 In vigore dal: 07/04/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/997 sulla posizione dell'Unione europea riguardo agli inquinanti organici persistenti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 definisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere nella decima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. In particolare, la decisione stabilisce che l'UE deve sostenere l'inclusione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti correlati nell'Allegato A della Convenzione, al fine di ridurre o eliminare la loro produzione e uso a livello mondiale. Questa inclusione rappresenta una misura di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni di queste sostanze chimiche pericolose.

La decisione riguarda principalmente le imprese che producono, importano o utilizzano il PFHxS e sostanze correlate, nonché gli Stati membri dell'UE che devono coordinare la loro posizione negoziale. Dal punto di vista pratico, l'inclusione nell'Allegato A comporterà restrizioni significative su queste sostanze, con conseguenze dirette per i settori industriali interessati (come la produzione di fluoropolimeri e rivestimenti). La Decisione consente ai rappresentanti dell'UE di perfezionare la posizione durante i negoziati, in consultazione con gli Stati membri, senza necessità di ulteriori decisioni formali del Consiglio.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2022/997 of 7 April 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the tenth meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as regards the proposal for amendment of Annex A to that Convention

Testo normativo

27.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 168/63 DECISIONE (UE) 2022/997 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio ( 1 ) . (2) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) attua la convenzione all’interno dell’Unione. (3) Ai sensi dell’articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche negli allegati A, B e/o C della convenzione e precisare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche. (4) Si prevede che, in occasione della sua decima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti la decisione di includere altre sostanze chimiche nell’elenco di cui all’allegato A della convenzione. (5) Al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente da ulteriori emissioni di acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l’uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi dei relativi allegati della convenzione. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti riguardo alle modifiche dell’allegato A della convenzione, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza deroghe specifiche. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare la posizione di cui all’articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022 Per il Consiglio Il presidente J. DENORMANDIE ( 1 ) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ).

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La Decisione UE 2022/997 è il riferimento normativo per la posizione dell'Unione sulla Convenzione di Stoccolma relativa agli inquinanti organici persistenti, con focus su PFHxS e sostanze perfluoroalchiliche. Aziende e consulenti ambientali devono considerare l'impatto su restrizioni chimiche, conformità normativa internazionale e adeguamento della legislazione nazionale attraverso il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti.

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