Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio notificata con il numero C(2018) 4312 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2018/993 ai periodi transitori per l'Ecolabel UE sui detersivi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/993 del 11 luglio 2018 prolunga di sei mesi i periodi transitori per i produttori di detersivi che avevano ottenuto la certificazione Ecolabel UE secondo i criteri precedenti. Questa norma riguarda cinque categorie di detersivi: per piatti, per lavastoviglie industriali/professionali, per lavastoviglie, per bucato e per bucato industriale/professionale. I produttori che avevano ricevuto il marchio secondo le vecchie decisioni (2011 e 2012) potevano continuare a utilizzare le loro licenze fino al 22-26 dicembre 2018 anziché fino a giugno 2018, disponendo così di tempo aggiuntivo per adeguare i prodotti ai nuovi criteri ecologici più stringenti. La proroga è stata necessaria perché gli organismi nazionali di certificazione hanno segnalato un numero eccezionalmente elevato di domande di rinnovo, creando difficoltà amministrative nel processarle entro i termini originari. Questa decisione garantisce continuità commerciale ai produttori certificati, evitando interruzioni nella commercializzazione dei prodotti durante la transizione verso i nuovi standard ambientali.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Decision (EU) 2018/993 of 11 July 2018 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219 as regards the duration of the transitional period (notified under document C(2018) 4312) (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
13.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 177/14
DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2018
recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio
[notificata con il numero C(2018) 4312]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
(
1
)
, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 2011/382/UE della Commissione
(
2
)
è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1214 della Commissione
(
3
)
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
(2)
La decisione 2012/720/UE della Commissione
(
4
)
è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1215 della Commissione
(
5
)
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
(3)
La decisione 2011/263/UE della Commissione
(
6
)
è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1216 della Commissione
(
7
)
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
(4)
La decisione 2011/264/UE della Commissione
(
8
)
è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1218 della Commissione
(
9
)
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
(5)
La decisione 2012/721/UE della Commissione
(
10
)
è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1219 della Commissione
(
11
)
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.
(6)
Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori.
(7)
Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 ed (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.».
Articolo 2
All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».
Articolo 3
All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».
Articolo 4
All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».
Articolo 5
All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1
.
(
2
)
Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (
GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40
).
(
3
)
Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (
GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1
).
(
4
)
Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (
GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25
).
(
5
)
Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (
GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16
).
(
6
)
Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (
GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22
).
(
7
)
Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (
GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31
).
(
8
)
Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (
GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34
).
(
9
)
Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (
GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63
).
(
10
)
Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (
GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38
).
(
11
)
Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (
GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79
).
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La Decisione UE 2018/993 modifica le norme sull'Ecolabel UE, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, disciplinando i periodi transitori per detersivi e prodotti per la pulizia. Aziende produttrici di detergenti, organismi di certificazione nazionale e consulenti ambientali devono conoscere questi termini per gestire la conformità normativa, il rinnovo delle licenze e la transizione verso criteri ecologici più rigorosi secondo il regolamento CE 66/2010.
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