Decisione UE In vigore

Decisione UE 0984/2020

Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

Pubblicato: 07/07/2020 In vigore dal: 07/07/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione del Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Guinea-Bissau (2019-2024)?

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La Decisione UE 2020/984 approva il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo 2019-2024. Il protocollo si applica alle attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau e riguarda gli operatori europei del settore ittico, nonché le autorità competenti degli Stati membri e della Guinea-Bissau. In pratica, il protocollo consente all'UE e alla Guinea-Bissau di collaborare per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche e lo sviluppo dell'economia blu nel paese africano. La Commissione europea è autorizzata ad approvare, con una procedura semplificata, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'accordo, purché tali modifiche siano conformi agli obiettivi della politica comune della pesca, compatibili con le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e basate sui più recenti dati biologici e statistici. Le modifiche proposte devono essere sottoposte al Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri e possono essere approvate solo se non si oppone una minoranza di blocco.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) EN: Council Decision (EU) 2020/984 of 7 July 2020 on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

Testo normativo

10.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 222/4 DECISIONE (UE) 2020/984 DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 ( 2 ) che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») ( 3 ) . L’accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente. (2) A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. (3) L’ultimo protocollo dell’accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017. (4) La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018. (5) Conformemente alla decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio ( 4 ) , il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019. (6) Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. (7) L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu. (8) È opportuno approvare il protocollo. (9) L’articolo 10 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la commissione mista può approvare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (10) La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. (11) La posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione ( 5 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo. Articolo 3 Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH ( 1 ) Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ( GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49 ). ( 3 ) GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5 . ( 4 ) Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) ( GU L 173 del 27.6.2019, pag. 1 ). ( 5 ) Il testo del protocollo sarà pubblicato nella GU L 173 del 27.6.2019 unitamente alla decisione relativa alla sua firma. ALLEGATO Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle seguenti condizioni: 1) la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista. 3) La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni con la Guinea-Bissau, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione. 7) Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, del protocollo stesso, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.

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