Decisione UE In vigore

Decisione UE 0981/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/981 della Commissione del 7 luglio 2020 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carn

Pubblicato: 07/07/2020 In vigore dal: 07/07/2020 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per l'importazione di prodotti a base di carne di pollame dal Kosovo nell'Unione europea secondo la Decisione UE 2020/981?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/981 del 7 luglio 2020 autorizza il Kosovo a esportare nell'Unione europea prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che siano stati sottoposti a specifici trattamenti sanitari. L'inclusione del Kosovo nell'elenco dei paesi terzi autorizzati è avvenuta dopo un audit favorevole della Commissione europea sui sistemi di controllo locali e sulla base di garanzie fornite dal Kosovo riguardanti l'origine delle materie prime e i trattamenti applicati. I prodotti possono provenire da carni fresche originarie di Stati membri UE o da paesi terzi autorizzati, purché sottoposti ai trattamenti specifici "C" o "D" indicati nell'allegato II della decisione 2007/777/CE. La normativa prevede un periodo transitorio di quattro mesi (fino al 10 novembre 2020) durante il quale rimangono validi i certificati veterinari secondo il modello precedente, per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove condizioni di certificazione.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/981 della Commissione del 7 luglio 2020 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e l’allegato III di tale decisione per quanto riguarda il modello di certificato per le importazioni da paesi terzi di tali prodotti [notificata con il numero C(2020) 4433] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/981 of 7 July 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the

Testo normativo

9.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 220/4 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/981 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2020 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Kosovo ( * ) nell’elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e l’allegato III di tale decisione per quanto riguarda il modello di certificato per le importazioni da paesi terzi di tali prodotti [notificata con il numero C(2020) 4433] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c), considerando quanto segue: (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ( 2 ) definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all’importazione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all’allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti»). (2) L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti indicati in tale allegato. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali da eliminare. (3) Inoltre l’allegato III della decisione 2007/777/CE stabilisce il modello di certificato che dovrebbe accompagnare le partite dei prodotti destinati all’introduzione nell’Unione. (4) Il Kosovo ha chiesto di essere inserito nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D» e ha presentato le informazioni pertinenti. Il Kosovo in particolare ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali materie prime nell’Unione e il trattamento cui saranno sottoposti i prodotti in questione. (5) La Commissione ha effettuato un audit in Kosovo per valutare i sistemi di controllo in essere per la produzione di prodotti a base di carne di pollame destinati all’esportazione nell’Unione. Dati l’esito favorevole di tale audit e le garanzie fornite dal Kosovo per quanto riguarda l’origine e il trattamento delle carni di pollame utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne, è opportuno includere il Kosovo nella tabella di cui all’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D». (6) Il modello di certificato veterinario per le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) , e dispone che tali carni debbano essere sottoposte al trattamento generico «A» di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. (7) Le condizioni di certificazione veterinaria non riguardano tuttavia le carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 e che devono essere sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. In considerazione dell’obbligo di effettuare il trattamento specifico del prodotto indipendentemente dall’origine delle carni fresche utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne, e dei rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe comprendere una disposizione in materia di certificazione per tale situazione specifica. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE. (9) Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole di quattro mesi prima che il modello di certificato veterinario modificato diventi obbligatorio, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione. 2.   L’allegato III della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. Articolo 2 Per un periodo transitorio che termina il 10 novembre 2020, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 10 ottobre 2020. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( * ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE ( GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ALLEGATO I L’allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificato: 1) tra la voce relativa all’Uruguay e quella relativa al Sud Africa è inserita la seguente voce relativa al Kosovo: Codice ISO Paese d’origine o relativa parte 1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini) Ovini/caprini domestici 1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini) Solipedi domestici 1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) Ratiti di allevamento Conigli domestici e leporidi di allevamento Artiodattili selvatici (esclusi i suini) Suini selvatici Solipedi selvatici Leporidi selvatici (conigli e lepri) Volatili selvatici Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi) «XK Kosovo(*****)( 4 ) XXX XXX XXX XXX C o D XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX» 2) alla fine della tabella, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina tra la nota ( 3 ) e la nota (*): «(4) Per prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/99/CE o da un paese terzo figurante nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l’importazione nell’Unione di carni di pollame.» 3) alla fine della tabella, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina tra la nota (****) e la nota XXX: «(*****) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.» ALLEGATO II L’allegato III della decisione 2007/777/CE è così modificato: dopo la terza opzione di cui alla parte II.1, punto II.1.3, del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione europea è inserito il seguente testo: «( 2 ) oppure [II.1.3.1. sono stati sottoposti al trattamento specifico di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE previsto per il paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall’allegato II, parti 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE e: ( 2 ) [II.1.3.1.1. provengono da uno Stato membro dell’Unione europea che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 2002/99/CE,] ( 2 ) oppure [II.1.3.1.1. provengono da un paese terzo elencato nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l’importazione nell’Unione di carni di pollame e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti.]»

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La Decisione UE 2020/981 riguarda l'importazione di prodotti a base di carne, i requisiti di polizia sanitaria per le importazioni da paesi terzi, e la certificazione veterinaria secondo la direttiva 2002/99/CE. Gli operatori del settore agroalimentare e le autorità doganali devono applicare i trattamenti specifici previsti dall'allegato II parte 4, verificare l'origine delle materie prime secondo il regolamento CE 798/2008, e controllare la documentazione di accompagnamento secondo il modello di certificato sanitario modificato.

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