Decisione UE In vigore

Decisione UE 0970/2022

Decisione (UE) 2022/970 del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE

Pubblicato: 16/06/2022 In vigore dal: 16/06/2022 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2022/970 e come modifica le misure transitorie dell'accordo ACP-UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/970 del Consiglio del 16 giugno 2022 stabilisce la posizione dell'Unione europea presso il Comitato degli Ambasciatori ACP-UE per prorogare l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'accordo originario, firmato a Cotonou nel 2000, era previsto scadesse il 30 giugno 2022, ma i negoziati per un nuovo accordo di partenariato non erano ancora conclusi. La decisione modifica quindi la precedente decisione n. 3/2019 estendendo le misure transitorie fino al 30 giugno 2023, oppure fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria del nuovo accordo, se anteriore a tale data.

La normativa riguarda i rapporti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi del gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), dall'altro. In pratica, consente la continuità delle relazioni commerciali, di cooperazione e di sviluppo tra le parti, evitando un vuoto normativo durante i negoziati per il nuovo accordo. La proroga garantisce che tutte le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE continuino ad applicarsi secondo la loro finalità originaria, mantenendo stabilità e prevedibilità nelle relazioni internazionali.

Aspetto rilevante è che le misure transitorie modificate non costituiscono una vera e propria modifica dell'accordo di partenariato ACP-UE, ma solo una proroga tecnica della sua applicazione. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua adozione, il 16 giugno 2022, permettendo così una transizione senza interruzioni verso il nuovo quadro giuridico.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/970 del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE EN: Council Decision (EU) 2022/970 of 16 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors as regards the amendment of Decision No 3/2019 of the ACP-EU Committee of Ambassadors to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement

Testo normativo

22.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 166/145 DECISIONE (UE) 2022/970 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro ( 1 ) («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1 o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE ( 2 ) («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2022. (2) A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati su un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell’attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE. (3) L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo. (4) Il 23 maggio 2019, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie ( 3 ) . Il Comitato degli ambasciatori ACP-UE deve pertanto modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto previsto sarà vincolante per l’Unione. (6) Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, consiste nel modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE per prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 ovvero fino all’entrata in vigore del nuovo accordo o all’applicazione provvisoria del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore. 2.   Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente O. DUSSOPT ( 1 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 . L’accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ( GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27 ) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ( GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3 ). ( 2 ) Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE ( GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114 ).

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