Decisione UE In vigore

Decisione UE 0961/2018

Decisione (UE) 2018/961 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01: «Mercato interno» e 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno») (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 26/06/2018 In vigore dal: 26/06/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/961 riguardo alla cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi dello Spazio economico europeo nel settore del mercato interno?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/961 del Consiglio, adottata il 26 giugno 2018, autorizza l'Unione europea a modificare il Protocollo 31 dell'Accordo SEE per estendere la cooperazione tra le Parti contraenti nel settore del mercato interno. In particolare, la decisione riguarda le azioni finanziate dal bilancio generale dell'UE relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi, nonché gli strumenti per la gestione del mercato interno. La modifica consente di includere gli esercizi finanziari 2017 e 2018 nelle disposizioni di cooperazione, permettendo ai Paesi dello SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) di partecipare a programmi e iniziative dell'UE in questi ambiti. La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e rappresenta un'estensione della cooperazione già esistente, facilitando l'allineamento normativo e operativo tra l'UE e i Paesi SEE nel settore del mercato interno.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/961 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01: «Mercato interno» e 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno») (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Decision (EU) 2018/961 of 26 June 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment of Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 02 03 01: ‘Internal Market’ and Budget line 02 03 04: ‘Internal Market Governance Tools’) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

6.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169/51 DECISIONE (UE) 2018/961 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02 03 01: «Mercato interno» e 02 03 04: «Strumento per la gestione del mercato interno») (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell'accordo SEE. (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e agli strumenti per la gestione del mercato interno. (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2018. (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018 Per il Consiglio La presidente E. ZAHARIEVA ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018 del … che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi e agli strumenti per la gestione del mercato interno. (2) Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2018, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato: 1) Al paragrafo 12, le parole «e 2017» sono sostituite da «, 2017 e 2018». 2) Al paragrafo 14, le parole «l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2017 e 2018». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2018. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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