Decisione UE In vigore

Decisione UE 0960/2025

Decisione (PESC) 2025/960 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Pubblicato: 20/05/2025 In vigore dal: 20/05/2025 Documento ufficiale

Quali entità russe sono state inserite nelle sanzioni UE contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche con la Decisione 2025/960, e per quali motivi?

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La Decisione (PESC) 2025/960 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 20 maggio 2025, modifica il regime sanzionatorio europeo contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche aggiungendo tre entità russe alla lista delle persone giuridiche sottoposte a misure restrittive. Le tre entità designate sono: le Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa russo, il 27º centro scientifico del ministero della Difesa e il 33º istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo. La designazione è motivata da evidenze pubblicate dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) in novembre 2024 e febbraio 2025, che confermano l'uso dell'agente antisommossa CS (gas lacrimogeno) come metodo di guerra sulla linea del fronte in Ucraina, in violazione dell'articolo I, paragrafo 5, della Convenzione sulle armi chimiche. Le tre entità sono ritenute direttamente coinvolte nello sviluppo, ricerca e utilizzo di questi agenti chimici proibiti. La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comporta l'applicazione di misure restrittive nei confronti di queste organizzazioni militari russe.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/960 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche EN: Council Decision (CFSP) 2025/960 of 20 May 2025 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/960 20.5.2025 DECISIONE (PESC) 2025/960 DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2025 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 ( 1 ) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. (2) Il 18 novembre 2024 e il 14 febbraio 2025 l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ( Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) ha pubblicato relazioni a seguito di due visite di assistenza tecnica in cui si conferma la presenza dell’agente antisommossa CS e dei relativi composti nei campioni raccolti, a indicare un modello di uso per fini antisommossa come metodo di guerra sulla linea del fronte in Ucraina, vietato a norma dell’articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche. (3) In tale contesto, e in considerazione della costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall’uso delle armi chimiche, è opportuno inserire tre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche ( GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1544/oj ). ALLEGATO Nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi», sono aggiunte le voci seguenti: Nome Informazioni identificative Motivi della designazione Data di inserimento nell’elenco «4. Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa (Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации) Indirizzo: Corpus 2, Building 22, Frunze Embankment, 119160 Moscow, Russian Federation Sito web: https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm Numero di registrazione: 1037739635890 Codice di identificazione fiscale (INN): 7704195013 Le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono l’entità competente delle forze armate russe responsabile della guerra chimica e biologica. In tale veste, le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono coinvolte nell’uso di armi chimiche da parte della Federazione russa. Tra dette armi chimiche figurano gli agenti antisommossa, tra cui il gas CS, utilizzati come metodo di guerra dalle forze russe in Ucraina, in violazione dell’articolo I, paragrafo 5, della convenzione sulle armi chimiche, di cui la Russia è uno Stato parte. L’uso del gas CS è stato confermato nelle relazioni pubblicate nel novembre 2024 e nel febbraio 2025 dall’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), a seguito di visite di assistenza tecnica in Ucraina. Le truppe di difesa radiologica, chimica e biologica sono pertanto coinvolte nell’uso di armi chimiche. 20.5.2025 5. 27 o centro scientifico del ministero della Difesa (27-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации) Indirizzo: 51 st Khoroshevsky Passage, 123007 Moscow, Russian Federation Tel. + 7 (495) 945 76 96 Codice di identificazione fiscale (INN): 7714676767 Sito web: http://eng.mil.ru/en/science/sro/infrmation.htm?id=10992@morfOrgScience E-mail: fin27cnii@mail.ru Entità associata: Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa Il 27 o centro scientifico del ministero della Difesa russo è un’unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. In quanto principale entità di ricerca all’interno dell’esercito russo, appartiene al comparto militare russo ed è associato allo sviluppo e all’uso di agenti chimici. Il 27 o centro scientifico del ministero della Difesa russo è pertanto associato alle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. 20.5.2025 6. 33 o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo (33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации) Indirizzo: 1 Ulitsa Krasnoznamennaya, Volsk-18/Shikhany, Saratov Oblast, Russian Federation; Krasnoznamennaya Street 1, Volsk-18, Saratov, 412918 Russian Federation Tel. + 7 (343) 255 99 88 Codice di identificazione fiscale (INN): 6441013942 / 644101001 Sito web: https://ens.mil.ru/science/SRI/information.htm?id=12027@morfOrgScience Email: 33cnii-fes@mil.ru Entità associata: Truppe di difesa radiologica, chimica e biologica del ministero della Difesa della Federazione Russa Il 33 o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo è un’unità subordinata delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. In quanto principale entità di ricerca e sperimentazione in ambito chimico all’interno dell’esercito russo, appartiene al comparto militare russo ed è associato allo sviluppo e all’uso di agenti chimici. Il 33 o istituto centrale di ricerca e sperimentazione scientifica del ministero della Difesa russo è pertanto associato alle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica. 20.5.2025» ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/960/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/960 riguarda sanzioni PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), misure restrittive contro la proliferazione di armi chimiche e violazioni della Convenzione sulle armi chimiche. Professionisti del diritto internazionale, compliance officer e esperti di sanzioni consultano questa normativa per comprendere le designazioni di entità soggette a embargo, congelamento di beni e divieti di transazioni commerciali. Il regime sanzionatorio si applica a persone giuridiche, entità e organismi coinvolti in attività vietate dal diritto internazionale umanitario.

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