Decisione UE In vigore

Decisione UE 0960/2020

Decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio del 29 giugno 2020 relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten per il periodo 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

Pubblicato: 29/06/2020 In vigore dal: 29/06/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di finanziamento del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten nel periodo 2020-2023?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio dell'UE adotta un programma di ricerca quadriennale (2020-2023) per il funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR), un'infrastruttura di ricerca comunitaria situata nei Paesi Bassi. Il programma è finanziato interamente da Paesi Bassi e Francia attraverso i loro organismi di ricerca (NRG e CEA rispettivamente) con un contributo totale di 27.854.000 EUR, di cui 26.654.000 EUR dai Paesi Bassi e 1.200.000 EUR dalla Francia. Questi fondi sono versati come entrate con destinazione specifica al bilancio generale dell'UE e gestiti dalla Commissione europea tramite il Centro comune di ricerca. Gli obiettivi principali riguardano il mantenimento del funzionamento sicuro dell'HFR, la ricerca sulla sicurezza dei reattori nucleari, lo sviluppo di isotopi medici, la ricerca sulla fusione nucleare e la gestione dei rifiuti nucleari. Una clausola importante prevede che qualora l'NRG notifichi l'arresto definitivo del reattore all'autorità di regolamentazione nazionale prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, i pagamenti rimanenti e le richieste di fondi vengono sospesi.

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Riferimento normativo

Decisione (Euratom) 2020/960 del Consiglio del 29 giugno 2020 relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten per il periodo 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica EN: Council Decision (Euratom) 2020/960 of 29 June 2020 on the adoption of the 2020-2023 high flux reactor supplementary research programme at Petten to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community

Testo normativo

3.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211/14 DECISIONE (Euratom) 2020/960 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2020 relativa all’adozione del programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso di Petten per il periodo 2020-2023 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, vista la proposta della Commissione europea, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico, considerando quanto segue: (1) Il reattore ad alto flusso di Petten («HFR») è stato una risorsa importante per la ricerca comunitaria relativa a scienze e sperimentazione dei materiali, medicina nucleare e sicurezza dei reattori nucleari. (2) Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, istituito a norma della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio ( 1 ) per un periodo di quattro anni, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2019. (3) Poiché rappresenta tuttora un’infrastruttura importante e insostituibile per la ricerca comunitaria nei settori del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare, sotto il profilo della sicurezza, il comportamento dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo, è opportuno che l’HFR continui a essere sostenuto da un programma di ricerca supplementare fino alla fine del 2023. (4) Dato il loro particolare interesse per le capacità di irradiazione dell’HFR, l’NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F (NRG) e il Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), in quanto agenti esecutivi rispettivamente per i Paesi Bassi e la Francia, hanno concordato di finanziare interamente il programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 mediante contributi al bilancio generale dell’Unione sotto forma di entrate con destinazione specifica. (5) Tali contributi dovrebbero finanziare l’esercizio dell’HFR al fine di sostenere un programma di ricerca e il funzionamento regolare e la manutenzione periodica dell’HFR. L’eventuale notifica ufficiale di arresto definitivo da parte dell’operatore NRG all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti rimanenti e delle eventuali richieste di fondi da parte della Commissione. (6) Per assicurare la continuità tra i programmi di ricerca supplementari e il corretto svolgimento del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2020. È opportuno consentire che una parte dei contributi a titolo del programma di ricerca supplementare HFR 2020-2023 copra le spese sostenute durante l’esercizio 2020. (7) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca ha espresso un parere preliminare ( 2 ) a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 96/282/Euratom della Commissione ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) («programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Articolo 2 I costi di esecuzione del programma, stimati a 27 854 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi e Francia, mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA. La ripartizione dell’importo è specificata nell’allegato II. Questo contributo è considerato un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Articolo 3 1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca. 2.   La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in merito all’attuazione del programma. Articolo 4 Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo dell’HFR all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori versamenti sono sospesi così come le eventuali richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione. Articolo 5 La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della presente decisione dopo la conclusione del programma. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBIĆ ( 1 ) Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 144 del 7.6.2017, pag. 23 ). ( 2 ) Parere del 18.12. 2019. ( 3 ) Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca ( GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12 ). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). Allegato I OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI I principali obiettivi del programma sono i seguenti: 1) garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell’HFR allo scopo di assicurare la disponibilità di un flusso di neutroni a fini sperimentali; 2) consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di settori: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari, sanità (ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici), fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti (compresa la possibilità di studiare le questioni relative alla sicurezza dei combustibili nucleari per i sistemi di reattori di interesse europeo). Allegato II RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi al programma sono versati dai Paesi Bassi e dalla Francia. La ripartizione dei contributi è la seguente: Paesi Bassi: 26 654 000 EUR Francia: 1 200 000 EUR Totale: 27 854 000 EUR I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificatamente al presente programma. Una parte dei contributi a titolo del presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell’HFR durante l’esercizio 2020, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione. I contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.

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La Decisione Euratom 2020/960 riguarda il finanziamento di infrastrutture di ricerca nucleare europea, le entrate con destinazione specifica al bilancio UE, e i contributi volontari degli Stati membri. Esperti di diritto amministrativo e gestione di programmi europei consultano questa normativa per comprendere le modalità di finanziamento di progetti comuni, le responsabilità della Commissione nella gestione dei fondi, e le clausole di sospensione condizionata dei pagamenti in caso di interruzione anticipata delle attività.

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