Decisione UE In vigore

Decisione UE 0956/2024

Decisione (UE) 2024/956 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EDIRPA)

Pubblicato: 04/03/2024 In vigore dal: 04/03/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2024/956 riguardo alla partecipazione degli Stati EFTA allo strumento EDIRPA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/956 del Consiglio, adottata il 4 marzo 2024, estende la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) per includere la partecipazione allo strumento EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Approach), istituito dal Regolamento UE 2023/2418. La decisione modifica il Protocollo 31 dell'Accordo SEE, che disciplina la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

In pratica, gli Stati EFTA possono ora partecipare alle attività finanziate dalle linee di bilancio dedicate allo strumento EDIRPA a partire dal 27 ottobre 2023, con effetto retroattivo. Ciò significa che le spese sostenute per attività avviate dopo tale data possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate ai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la decisione entri in vigore prima del completamento dell'azione.

Tuttavia, la decisione prevede un'importante eccezione: l'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dalla partecipazione e dal contributo finanziario allo strumento EDIRPA. Inoltre, gli Stati EFTA hanno dichiarato che le questioni relative al settore della difesa rimangono escluse dall'ambito generale dell'Accordo SEE e che questa partecipazione non estende tale ambito oltre quanto strettamente necessario per lo strumento.

La decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica secondo l'articolo 103 dell'Accordo SEE, ma si applica retroattivamente dal 27 ottobre 2023, consentendo ai soggetti stabiliti negli Stati EFTA di partecipare alle attività e alle gare pubbliche finanziate da EDIRPA.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/956 del Consiglio, del 4 marzo 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EDIRPA) EN: Council Decision (EU) 2024/956 of 4 March 2024 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (EDIRPA)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/956 26.3.2024 DECISIONE (UE) 2024/956 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EDIRPA) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per ricompredervi il regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa avere luogo retroattivamente a decorrere dal 27 ottobre 2023. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente A. VERLINDEN ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull’istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell’industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) ( GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) ( 1 ) . (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2023/2418 inizi dal 27 ottobre 2023, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2023. (3) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 27 ottobre 2023 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione. Si applica parimenti la clausola sulle azioni ammissibili retroattivamente di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2418. (4) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81. (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa avere luogo dal 27 ottobre 2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, articolo 7, dopo il paragrafo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: "16. 32023 R 2418 : Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) ( GU L, 2023/2418, 26.10.2023 ). Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 27 ottobre 2023 alle attività dell'Unione inserite nel bilancio generale dell'Unione europea alle linee seguenti: — Linea di bilancio 13 01 04: Spese di sostegno relative allo strumento a breve termine per la difesa mediante appalti comuni, — Linea di bilancio 13 06 01: Strumento a breve termine per la difesa mediante appalti comuni”. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 27 ottobre 2023, o dopo il 24 febbraio 2022 laddove siano riunite le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2418, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione n. ….del Comitato misto SEE, del …, [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione. L'Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/2418.". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 27 ottobre 2023. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a ..., Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L, 2023/2418, 26.10.2023 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. … [presente decisione] che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/2418 La presente decisione estende la cooperazione delle parti contraenti per ricomprendervi la partecipazione degli Stati EFTA allo strumento istituito dal regolamento (UE) 2023/2418 (“strumento”). Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA allo strumento. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente allo strumento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/956/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/956 riguarda la cooperazione SEE, l'Accordo sullo Spazio economico europeo e la partecipazione degli Stati EFTA a programmi dell'Unione europea. Professionisti che operano nel settore della difesa e degli appalti pubblici europei devono considerare l'ammissibilità retroattiva delle spese, le linee di bilancio dedicate (13 01 04 e 13 06 01) e le esclusioni di Islanda e Liechtenstein. La normativa è rilevante per consulenti che assistono imprese EFTA nella partecipazione a bandi EDIRPA e per chi gestisce finanziamenti europei nel settore della difesa.

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