Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro
Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/953 in materia di trasporto aereo tra l'Unione europea e la Giordania?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 approva e conclude, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno hascemita di Giordania. L'accordo era stato originariamente firmato il 15 dicembre 2010 e successivamente modificato nel 2016 per includere la Repubblica di Croazia, entrata nel frattempo nell'Unione. La decisione rappresenta il completamento del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri e l'entrata in vigore definitiva dell'accordo bilaterale nel settore dell'aviazione civile. Dal punto di vista operativo, la decisione attribuisce alla Commissione europea il compito di esprimere la posizione dell'Unione nelle decisioni del comitato misto istituito dall'accordo, previa consultazione del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'inclusione della legislazione dell'Unione negli allegati dell'accordo. La decisione abroga inoltre alcune disposizioni della precedente decisione 2012/750/UE, in conformità a una sentenza della Corte di giustizia che ha chiarito la ripartizione delle competenze tra Commissione e Consiglio in materia di accordi internazionali.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio del 26 giugno 2020 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro
EN: Council Decision (EU) 2020/953 of 26 June 2020 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part
Testo normativo
3.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 212/12
DECISIONE (UE) 2020/953 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2020
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro
(
2
)
(«accordo») è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio
(
3
)
.
(2)
L’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all’accordo in conformità dell’atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia
(
4
)
all’Unione europea è stato firmato il 3 maggio 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/803 del Consiglio
(
5
)
.
(3)
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.
(4)
Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/750/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell’accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12
(
6
)
,
Commissione/Consiglio
, è opportuno sospendere l’applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 5 della decisione 2012/750/UE non sono più necessarie. L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi il giorno di entrata in vigore della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro è approvato a nome dell’Unione
(
7
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 3
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 26, paragrafo 6, lettera a), dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato III dell’accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.
Articolo 4
L’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE cessano di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3
.
(
3
)
Decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro (
GU L 334 del 6.12.2012, pag. 1
).
(
4
)
GU L 132 del 21.5.2016, pag. 81
.
(
5
)
Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo che modifica l’accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (
GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79
).
(
6
)
Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015,
Commissione/Consiglio
, C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.
(
7
)
L’accordo è stato pubblicato nella
GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3
, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
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La Decisione UE 2020/953 è il riferimento normativo per gli accordi euromediterranei nel trasporto aereo, disciplinando le relazioni tra l'Unione europea e la Giordania in materia di aviazione civile, liberalizzazione dei servizi aerei e armonizzazione della legislazione. Operatori del settore aereo, compagnie aeree e autorità competenti la consultano per comprendere il quadro giuridico applicabile ai voli tra l'UE e la Giordania, le procedure del comitato misto e l'integrazione della normativa europea nel regime bilaterale.
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