Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Cosa prevede la Decisione UE 2018/953 riguardo alla cooperazione statistica tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/953 del Consiglio del 26 giugno 2018 modifica il Protocollo 30 dell'Accordo SEE (Spazio Economico Europeo) per estendere la cooperazione nel settore statistico fino al 2020. In pratica, integra il Regolamento UE 2017/1951 nel quadro normativo SEE, permettendo agli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) di continuare a partecipare al programma statistico europeo con gli stessi standard e metodologie dell'Unione europea. La decisione riguarda direttamente gli uffici statistici nazionali e le amministrazioni pubbliche dei Paesi SEE che devono raccogliere e trasmettere dati economici, sociali e ambientali secondo le specifiche europee. Dal punto di vista finanziario, gli Stati EFTA contribuiscono al 75% dei costi del programma statistico, come stabilito dall'articolo 82 dell'Accordo SEE e dai relativi regolamenti finanziari. La modifica entra in vigore il 1° gennaio 2018 e copre il periodo 2013-2020, garantendo continuità nella raccolta di dati armonizzati nello Spazio Economico Europeo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/953 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Council Decision (EU) 2018/953 of 26 June 2018 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment of Protocol 30 to the EEA Agreement, on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
5.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 168/4
DECISIONE (UE) 2018/953 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 30 dell' accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico («protocollo 30») dell'accordo SEE.
(3)
Per garantire una cooperazione costante con gli Stati EFTA-SEE nel settore statistico, il regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE.
(4)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 30 dell'accordo SEE.
(5)
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2018
del …
che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Il programma statistico SEE 2018-2020 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020
(
2
)
, e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
(2)
Il regolamento (UE) 2017/1951 dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 dell'accordo SEE per garantire che la cooperazione continui fino al 2020.
(3)
Il protocollo 30 dell'accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1
o
gennaio 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:
1.
Nel titolo dell'articolo 5, «2017» è sostituito da «2020».
2.
All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—
32017 R 1951
: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
).».
3.
All'articolo 5, paragrafo 2, le parole «2013-2017» e «31 dicembre 2017» sono sostituite da «2013-2020» e «31 dicembre 2020».
4.
All'articolo 5, paragrafo 3, le parole «2013-2017» sono sostituite da «2013-2020».
5.
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2018.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(
1
)
GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12
.
(
2
)
GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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La Decisione 2018/953 è il riferimento normativo per la cooperazione statistica SEE, disciplinando il Programma Statistico Europeo 2013-2020, i contributi finanziari degli Stati EFTA secondo l'articolo 82 dell'Accordo SEE, e l'integrazione del Regolamento UE 2017/1951. Amministrazioni pubbliche e uffici statistici nazionali la consultano per comprendere gli obblighi di trasmissione dati, le linee di bilancio europee (29 02 01, 29 01 04 01) e le modalità di armonizzazione statistica nel sistema europeo.
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