Decisione UE In vigore

Decisione UE 0945/2021

Decisione di esecuzione (UE) N2021/945 della Commissione del 10 giugno 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sulla freschezza del pesce notificata con il numero C(2021) 4052 (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/06/2021 In vigore dal: 10/06/2021 Documento ufficiale

Perché la Commissione europea ha vietato alla Romania di introdurre l'obbligo di indicare la freschezza del pesce con intervalli di giorni dalla cattura?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha emesso un parere negativo sulla misura nazionale rumena che prevedeva l'obbligo per i commercianti di indicare la freschezza del pesce mediante quattro categorie (0-2 giorni, 2-3 giorni, 3-4 giorni, oltre 5 giorni dalla cattura). Sebbene la Romania avesse motivato la misura con la protezione della salute dei consumatori e la prevenzione di frodi commerciali, la Commissione ha ritenuto che questa norma nazionale contrastasse con il diritto dell'Unione europea. In particolare, il Regolamento UE 1379/2013 armonizza a livello europeo le informazioni sui prodotti della pesca, prevedendo che la data di cattura sia un'informazione facoltativa e non obbligatoria. Gli Stati membri non possono quindi trasformare in obbligatoria un'informazione che l'UE ha deliberatamente reso volontaria, poiché ciò comporterebbe una frammentazione del mercato interno. La Commissione ha inoltre sottolineato che l'UE fornisce già agli Stati membri strumenti sufficienti per proteggere i consumatori attraverso i controlli sulla sicurezza alimentare e le norme contro l'etichettatura ingannevole.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) N2021/945 della Commissione del 10 giugno 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sulla freschezza del pesce [notificata con il numero C(2021) 4052] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/945 of 10 June 2021 concerning a draft order notified by Romania as regards information on the freshness of fish (notified under document C(2021) 4052) (Only the Romanian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

14.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210/48 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) N2021/945 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sulla freschezza del pesce [notificata con il numero C(2021) 4052] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 18 novembre 2019 le autorità rumene hanno notificato alla Commissione un progetto di provvedimento nazionale riguardante l’obbligo per gli operatori economici di garantire che i consumatori siano informati in merito alla freschezza del pesce («il progetto di provvedimento»). (2) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. A tale proposito l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 elenca le indicazioni da riportare sugli alimenti, conformemente agli articoli 10 e 35 e fatte salve le eccezioni ivi contenute. (3) L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e di repressione della concorrenza sleale. (4) Stabilendo disposizioni nazionali che impongono di informare i consumatori in merito alla freschezza del pesce, il progetto di provvedimento definisce indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. È pertanto necessario esaminarne la compatibilità con le suaccennate prescrizioni del regolamento e con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (5) L’articolo 2 del progetto di provvedimento notificato dispone che gli operatori economici riportino immediatamente accanto al pesce selvatico o di allevamento, non preimballato, intero, fresco, una delle seguenti quattro indicazioni: a) pesce catturato 0-2 giorni fa, b) pesce catturato 2-3 giorni fa, c) pesce catturato 3-4 giorni fa, o d) pesce catturato più di 5 giorni fa. (6) Le autorità rumene spiegano che il progetto di provvedimento è inteso a garantire che i consumatori in Romania siano meglio informati in merito alla freschezza dei prodotti commercializzati, in questo caso il pesce, e al fatto che i prodotti loro offerti non abbiano ripercussioni sulla loro vita o sulla loro salute. Le autorità rumene spiegano che dai controlli effettuati dall’Autorità nazionale per la tutela dei consumatori (ANPC) è emerso che i prodotti alimentari commercializzati nella gamma «pesci freschi» non sono in realtà freschi e pertanto mettono rischio la salute dei consumatori che li assumono. (7) A seguito di una richiesta di chiarimenti presentata dalla Commissione, con lettera del 25 giugno 2020 le autorità rumene hanno chiarito l’ambito di applicazione del progetto di provvedimento, nonché le informazioni che dovrebbero essere fornite ai consumatori, e hanno ribadito le motivazioni per la sua adozione. (8) L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che tale regolamento si applichi fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti. (9) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, stabilisce norme comuni di commercializzazione del pesce, comprese disposizioni specifiche in materia di informazione dei consumatori. Esso prevede inoltre norme relative alle informazioni dei consumatori obbligatorie e facoltative che devono essere riportate sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura commercializzati nell’Unione, indipendentemente dall’origine e dal loro metodo di commercializzazione. (10) L’articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1379/2013 stabilisce le cinque indicazioni obbligatorie che si applicano specificamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura. A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura costituisce un’informazione che può essere fornita su base volontaria, a condizione che sia chiara e inequivocabile. (11) Le informazioni richieste dal progetto di provvedimento, anche se espresse in modo diverso, equivalgono alla fornitura di informazioni sulla data di cattura o sulla data della raccolta. Le indicazioni di cui all’articolo 2 del progetto di provvedimento consentono al consumatore di calcolare la data di cattura o la data della raccolta. Esse hanno inoltre la stessa finalità dell’indicazione della data di cattura o della data della raccolta, ossia di informare i consumatori in merito alla freschezza del pesce. (12) Poiché la fornitura di informazioni sulla data di cattura o sulla data della raccolta è armonizzata a livello dell’UE come indicazione facoltativa, gli Stati membri non possono chiedere indicazioni riguardanti la data di cattura o la data della raccolta come indicazioni obbligatorie complementari. Tale misura nazionale sarebbe in contrasto con le disposizioni del diritto dell’UE. (13) Inoltre la protezione della salute dei consumatori e la fornitura di informazioni ai consumatori, che secondo le autorità rumene sono alla base dell’adozione del progetto di misura nazionale, rappresentano gli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 1379/2013. Lo dimostrano i considerando 20 e 21 nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 35, paragrafo1, lettera e), di tale regolamento. (14) La legislazione dell’UE fornisce alle autorità nazionali competenti gli strumenti per proteggere la salute e la sicurezza delle persone e per garantire che i consumatori non siano indotti in errore per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti della pesca immessi sul mercato nel loro territorio. (15) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. (16) L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce l’obbligo generale per le autorità competenti degli Stati membri di monitorare e controllare che le disposizioni della legislazione alimentare siano state applicate integralmente ed efficacemente in tutte le fasi della catena alimentare. (17) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 impone agli operatori del settore alimentare l’obbligo di partecipare attivamente all’attuazione delle disposizioni della legislazione alimentare verificando che siano soddisfatte. Gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità giuridica primaria di garantire la conformità alla legislazione alimentare, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti. (18) L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. (19) Poiché la legislazione dell’UE fornisce alle autorità nazionali competenti gli strumenti per proteggere la salute e la sicurezza delle persone e per garantire che i consumatori non siano indotti in errore per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti della pesca immessi sul mercato nel loro territorio, la misura nazionale non può essere giustificata per tali motivi. (20) In considerazione dei summenzionati elementi, le disposizioni del progetto di provvedimento riguardante l’obbligo per gli operatori economici di garantire che i consumatori siano informati in merito alla freschezza del pesce sarebbero contrarie all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1379/2013. (21) Alla luce di tali osservazioni, il 22 settembre 2020 la Commissione ha espresso un parere negativo sul progetto di provvedimento, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Il 23 settembre 2020 la Commissione ha notificato il parere negativo alle autorità rumene. (22) Le autorità rumene sono pertanto invitate a non adottare il provvedimento notificato. (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Romania non adotta il progetto di provvedimento notificato il 18 novembre 2019 riguardante l’obbligo imposto agli operatori economici di informare i consumatori in merito alla freschezza del pesce. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ( GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 ).

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La decisione riguarda l'armonizzazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti della pesca secondo il Regolamento UE 1379/2013, la distinzione tra indicazioni obbligatorie e facoltative, e il principio del mercato interno che vieta agli Stati membri di introdurre requisiti informativi nazionali che contrastino con le norme UE armonizzate. Commercialisti e operatori del settore alimentare devono considerare che la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare sono già disciplinate dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento UE 1169/2011, senza necessità di misure nazionali aggiuntive.

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