Decisione UE In vigore

Decisione UE 0936/2022

Decisione (UE) 2022/936 del Consiglio del 13 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 14a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato

Pubblicato: 13/06/2022 In vigore dal: 13/06/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2022/936 in materia di trasporti ferroviari internazionali e quali sono gli obiettivi delle modifiche proposte?

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La Decisione UE 2022/936 del Consiglio del 13 giugno 2022 definisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in due sedi tecniche dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia): nella 14ª riunione del Comitato di Esperti Tecnici e nella procedura scritta del Comitato di Revisione. La decisione riguarda principalmente gli operatori ferroviari internazionali, i gestori dell'infrastruttura e i fornitori di sistemi telematici per il trasporto merci su rotaia. In pratica, l'UE si impegna a votare a favore di tre modifiche tecniche: l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche uniformi per le applicazioni telematiche nel trasporto merci (UTP TAF), la revisione dell'allegato B sulle deroghe alle norme tecniche, e la modifica di specifici articoli delle regole uniformi ATMF sulla sicurezza e ammissione tecnica del materiale ferroviario. L'obiettivo strategico è allineare la normativa OTIF alle direttive europee equivalenti, in particolare la Direttiva 2016/797 sull'interoperabilità ferroviaria e la Direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, garantendo coerenza normativa nel trasporto ferroviario internazionale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/936 del Consiglio del 13 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 14a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF EN: Council Decision (EU) 2022/936 of 13 June 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 14th meeting of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards the modification of the uniform technical prescriptions concerning telematics applications for freight and the revision of Annex B to the ATMF Uniform Rules

Testo normativo

17.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162/35 DECISIONE (UE) 2022/936 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 14 a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) mediante l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) ( 1 ) . (2) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell’OTIF. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all’articolo 6 dell’appendice F della COTIF sulle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale, il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»). (4) Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 dell’appendice G della COTIF sulle regole uniformi relative all’ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale («regole uniformi ATMF»), il CTE è competente per l’adozione o la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP. (5) Il CTE ha inserito nell’ordine del giorno della sua 14 a sessione, che si terrà il 14 e 15 giugno 2022, una proposta di decisioni di modifica delle UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP. (6) Gli obiettivi cui mirano le decisioni del CTE sono allineare l’UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione ( 2 ) , e allineare l’allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (7) Il comitato di revisione istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF («comitato di revisione») dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell’articolo 3 bis , paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF. (8) L’obiettivo cui mira la decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione delle regole uniformi ATMF, in sede di comitato di revisione dell’OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione. (10) Le decisioni previste dell’OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 14 a sessione del CTE della COTIF per quanto riguarda le modifiche dell’UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP è la seguente: 1) votare a favore dell’aggiornamento dell’UTP TAF, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14); 2) votare a favore dell’aggiornamento dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14). Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta del comitato di revisione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l’articolo 3 bis , paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22019-CTE14-7). Articolo 3 Una volta adottate, le decisioni del CTE e del comitato di revisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data di entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente M. FESNEAU ( 1 ) GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l’aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche ( GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 ).

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La Decisione 2022/936 è rilevante per chi opera nel settore ferroviario internazionale e necessita di conformità alle prescrizioni tecniche uniformi (UTP TAF), alle regole uniformi ATMF e alle direttive europee sull'interoperabilità e sicurezza ferroviaria. Consulenti tecnici, gestori infrastrutturali e operatori logistici consultano questa normativa per comprendere i requisiti di ammissione tecnica del materiale ferroviario, le deroghe applicabili e l'allineamento tra normativa OTIF e diritto dell'Unione europea.

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