Decisione UE In vigore

Decisione UE 0935/2021

Decisione (UE) 2021/935 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 13a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all’adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformirelative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e

Pubblicato: 03/06/2021 In vigore dal: 03/06/2021 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2021/935 e quali sono le posizioni che l'Unione deve adottare presso l'OTIF?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/935 del Consiglio del 3 giugno 2021 stabilisce la posizione che l'Unione Europea deve assumere durante la 13ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia). L'Unione si impegna a votare a favore di sette proposte di modifica e adozione di prescrizioni tecniche uniformi (UTP) che riguardano il settore ferroviario europeo. Queste proposte includono modifiche alle UTP per locomotive e materiale rotabile passeggeri, carri merci, accessibilità per persone con disabilità, composizione dei treni, infrastrutture ferroviarie e applicazioni telematiche per il trasporto merci. L'obiettivo principale è allineare la normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione Europea, in particolare ai regolamenti di esecuzione e alle direttive sulla sicurezza ferroviaria e l'interoperabilità. Questa armonizzazione tecnica è essenziale per garantire che i trasporti ferroviari internazionali rispettino standard uniformi di sicurezza, accessibilità e compatibilità tra i diversi sistemi ferroviari europei.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/935 del Consiglio del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 13a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all’adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformirelative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all’adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabilialla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la trattae al sottosistema «infrastruttura», all’aggiornamento di riferimenti ai documenti di cui all’appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all’applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell’ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione EN: Council Decision (EU) 202

Testo normativo

10.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/39 DECISIONE (UE) 2021/935 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 13 a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all’adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformirelative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all’adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabilialla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la trattae al sottosistema « infrastruttura » , all’aggiornamento di riferimenti ai documenti di cui all’appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all’applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell’ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), in conformità della decisione 2013/103/UE del Consiglio ( 1 ) . (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF. (3) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). (4) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF, e in conformità dell’articolo 6 dell’appendice F (APTU), il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri («UTP LOC PAS»), ai carri merci («UTP WAG») e all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta («UTP PRM»), dei documenti tecnici della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci («STI TAF») di cui all’appendice I dell’UTP relativa alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»), dell’UTP applicabile alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta («UTP TCRC») e dell’UTP applicabile al sottosistema «infrastruttura» («UTP INF»). (5) Da ultimo, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, dell’appendice G (ATMF), il CTE è competente a proporre la revisione dell’ATMF per quanto riguarda i soggetti responsabili della manutenzione (ECM). (6) Il CTE ha incluso nell’ordine del giorno della 13 a sessione che si terrà il 22 giugno 2021 proposte di decisioni di modifica delle UTP LOC PAS, delle UTP WAG, delle UTP PRM, edi adozione delle UTP TCRC e delle UTP INF, di aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici delloSTI TAF elencati nell’appendice I delle UTP TAF e di revisione dell’ATMF in relazione agli ECM. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione dell’ATMF, in sede di comitato di revisione dell’OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione. (8) Gli obiettivi di tali decisioni proposte sono allineare le UTP LOC PAS, le UTP WAG e le LUTP PRM rispettivamente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione ( 2 ) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione ( 3 ) , adottare nuove UTP TCRC e nuove UTP INF, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione ( 4 ) e il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ( 5 ) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione ( 6 ) , e proporre al comitato di revisione dell’OTIF una revisione dell’ATMF in relazione agliECM per allinearla alla direttiva (UE) 2016/798 ( 7 ) . (9) Le decisioni proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasionde della 13 a sessione del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980 in merito alle modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all’adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta e al sottosistema «infrastruttura», all’aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici di cui all’appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all’applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell’ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione è la seguente: 1) votare a favore delle modifiche delle UTP relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20041-CTE13-UTP LOC PAS allegato e TECH-20041 LOC PAS decisione; 2) votare a favore delle modifiche delle UTP relative al materiale rotabile – carri merci proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20042-CTE13 WAG progetto di modifiche e TECH-20042 WAG decisione; 3) votare a favore delle modifiche delle UTP relative all’accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20043-CTE UTP PRM progetto di modifiche e TECH-20043 PRM decisione; 4) votare a favore dell’adozione delle UTP applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta proposta dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20039 UTP TCRC e TECH-20039 TCRC decisione; 5) votare a favore dell’adozione delle UTP applicabili al sottosistema «infrastruttura» proposta dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20040-UTP INF progetto e TECH-20040 INF decisione; 6) votare a favore dell’aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici dello STI TAF elencati nell’appendice I dell’UTP TAF proposto dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-21009-CTE UTP TAF decisione; 7) votare a favore della revisione dell’ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione, che figura nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-20045 ATMF decisione. Articolo 2 Una volta adottate, le decisioni del CTE sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente P. N. SANTOS ( 1 ) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 ( GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione ( GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l’inventario delle attività al fine di individuare le barriere all’accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità ( GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE ( GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l’allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione ( GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108 ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102 ).

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