Decisione UE In vigore

Decisione UE 0920/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia notificata con il numero C(2022) 4094 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/06/2022 In vigore dal: 13/06/2022 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2022/920 contro la peste suina africana in Italia e quali sono le restrizioni ai movimenti di suini e prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 del 13 giugno 2022 istituisce misure di emergenza per contenere la peste suina africana rilevata in suini selvatici nella provincia di Rieti (Lazio) e in parte della provincia dell'Aquila. La decisione riguarda direttamente gli allevatori di suini, i commercianti di carni suine e gli operatori della filiera zootecnica nelle aree interessate, nonché le autorità sanitarie veterinarie italiane. In pratica, la normativa vieta completamente i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalle zone infette verso altri Stati membri e paesi terzi, applicando le misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2021/605. Questa restrizione rimane in vigore fino al 31 agosto 2022 e si applica ai comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano (provincia di Rieti) e Cagnano Amiterno (provincia dell'Aquila). Per le aziende agricole interessate, ciò comporta l'impossibilità di commercializzare i propri animali e prodotti al di fuori della zona infetta, con significative conseguenze economiche.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 4094] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/920 of 13 June 2022 concerning certain emergency measures relating to African swine fever in Italy (notified under document C(2022) 4094) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

14.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159/90 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/920 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 4094] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone. (5) A seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella provincia di Rieti (regione Lazio) in Italia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ha istituito una zona infetta. (6) La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione ( 5 ) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire da tale Stato membro in merito al summenzionato focolaio. (7) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione ( 6 ) la situazione epidemiologica in Italia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nella provincia di Rieti (regione Lazio); di conseguenza l’Italia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica in Italia. (9) Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area dell’Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall’Italia a seguito di tale recente focolaio. (10) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell’accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. (11) Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca che l’Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione. (12) Di conseguenza, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. (13) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/875 e sostituirla con la presente decisione. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Italia provvede affinché l’autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 L’Italia provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Articolo 3 L’Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi. Articolo 4 La decisione di esecuzione (UE) 2022/875 è abrogata. Articolo 5 La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022. Articolo 6 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione, del 1 o giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia ( GU L 152 del 3.6.2022, pag. 190 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/717 della Commissione, del 6 maggio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia ( GU L 133 del 10.5.2022, pag. 42 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione I comuni seguenti della provincia di Rieti: — Borgo Velino; — Micigliano; — Posta; — Borbona; — Cittaducale; — Castel Sant’Angelo; — Antrodoco; — Petrella Salto; — Fiamignano; i comuni seguenti della provincia dell’Aquila: — Cagnano Amiterno. 31 agosto 2022

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La Decisione UE 2022/920 è il riferimento normativo per le restrizioni commerciali su suini e prodotti suini in caso di focolai di peste suina africana, applicando le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Operatori della filiera zootecnica, esportatori di carni suine e consulenti agricoli la consultano per comprendere zone infette, divieti di movimenti, misure di controllo veterinario e durata delle restrizioni sanitarie.

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