Decisione UE In vigore

Decisione UE 0908/2021

Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Pubblicato: 04/06/2021 In vigore dal: 04/06/2021 Documento ufficiale

Quali restrizioni introduce la Decisione UE 2021/908 nei confronti dei vettori aerei bielorussi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 2021 introduce un divieto di accesso allo spazio aereo dell'UE per gli aeromobili operati da compagnie aeree bielorusse. La misura è stata adottata in risposta all'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk del 23 maggio 2021 e alla conseguente detenzione di passeggeri. Gli Stati membri sono obbligati a negare il permesso di atterraggio, decollo e sorvolo nel loro territorio a qualsiasi aeromobile gestito da vettori aerei bielorussi, inclusi quelli commerciali, in conformità alle norme nazionali e al diritto internazionale. La norma prevede due eccezioni importanti: gli atterraggi e i sorvoli di emergenza rimangono consentiti, così come quelli autorizzati per motivi umanitari o per fini coerenti con gli obiettivi della decisione, previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione. La decisione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2021/908 del Consiglio del 4 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia EN: Council Decision (CFSP) 2021/908 of 4 June 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Testo normativo

4.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LI 197/3 DECISIONE (PESC) 2021/908 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) , relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni nelle quali condannava fermamente l’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, e chiedeva al Consiglio di adottare le misure necessarie per vietare il sorvolo dello spazio aereo dell’Unione da parte delle compagnie aeree bielorusse e impedire ai voli operati da tali compagnie aeree di accedere agli aeroporti dell’Unione. (3) Data la gravità di tale incidente, il Consiglio ha stabilito che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a negare il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi quelli commerciali. (4) È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare tale misura. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione 2012/642/PESC è inserito l’articolo seguente: « Articolo 2 bis 1.   Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, negano il permesso di atterraggio, decollo o sorvolo relativi al loro territorio a qualsiasi aeromobile operato da vettori aerei bielorussi, compresi i vettori commerciali. 2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. 3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscano che un atterraggio, un decollo o un sorvolo è necessario per fini umanitari o per ogni altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. In tale caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ).

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La Decisione 2021/908 rappresenta una misura restrittiva PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) nel contesto delle sanzioni internazionali contro la Bielorussia, modificando la precedente Decisione 2012/642/PESC. Le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali dell'UE devono conformarsi al divieto di sorvolo e accesso, rispettando gli accordi internazionali di aviazione civile e le eccezioni per emergenze umanitarie.

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