Decisione UE In vigore

Decisione UE 0902/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. notificata con il numero C(2019) 3886 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 28/05/2019 In vigore dal: 28/05/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione europea riguardo al ponte sollevatore a pantografo modello TL530LF?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 del 28 maggio 2019 approva e rende vincolante il provvedimento di divieto adottato dalla Svezia nei confronti del ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF, fabbricato da TWA Equipment S.r.l. (azienda italiana con sede a Montesilvano, PE) e distribuito da Lidköpings Carpart AB in Svezia. Il divieto è stato disposto perché il prodotto non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE sulle macchine, in particolare riguardo al controllo dei carichi in caso di interruzione di energia o malfunzionamento. I difetti riscontrati riguardavano il malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi e la disattivazione di dispositivi di sicurezza durante l'operazione di discesa, creando rischi potenzialmente gravi per gli utilizzatori. La Commissione europea ha ritenuto il provvedimento svedese adeguato, necessario e proporzionato, confermando che il prodotto non può essere immesso sul mercato dell'UE finché non vengano risolti questi problemi di sicurezza. Il distributore Carpart ha già avviato azioni correttive, sostituendo le valvole difettose sui modelli già consegnati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. [notificata con il numero C(2019) 3886] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/902 of 28 May 2019 on a measure taken by Sweden pursuant to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council to prohibit the placing on the market of a scissor lift for vehicles (model TL530LF) manufactured by TWA Equipment S.r.l. (notified under document C(2019) 3886) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

3.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/47 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/902 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2019 relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. [notificata con il numero C(2019) 3886] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il 20 luglio 2017 la Svezia ha informato la Commissione di un provvedimento adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia (in prosieguo: «il fabbricante») e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia (in prosieguo: «Carpart»). (2) La Svezia ha adottato il provvedimento in quanto ha ritenuto che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli non soddisfacesse il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. A norma di tale disposizione, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. La Svezia ha giustificato il provvedimento adducendo quale motivazione il funzionamento non corretto della valvola di blocco in caso di rottura di tubi, che compromette il funzionamento in condizioni di sicurezza dei dispositivi di carico e può presentare rischi potenzialmente gravi per la sicurezza. La Svezia ha inoltre sostenuto che alcuni dispositivi di sicurezza erano disattivati (più precisamente, le valvole di rilevamento della pressione) quando veniva azionato il pulsante di «completamento discesa» del ponte sollevatore, il che avrebbe potuto provocare differenze di altezza tra le rampe. (3) La Commissione, dopo essere stata informata dalla Svezia in merito al provvedimento di salvaguardia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 12 agosto 2017 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante a cui quest'ultimo non ha risposto. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità svedesi alla Commissione, Carpart ha interrotto la fornitura del prodotto in questione sul mercato svedese. Carpart ha inoltre indicato che stava procedendo, sui ponti sollevatori di TWA del modello TL530LF già consegnati in Svezia, alla sostituzione delle valvole di blocco installate dal fabbricante con valvole di blocco più efficaci. Le autorità svedesi hanno accolto con favore le azioni intraprese da Carpart per migliorare la sicurezza del modello TL530LF. (4) Le spiegazioni fornite dalla Svezia e la documentazione a disposizione della Commissione dimostrano che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. (5) Il provvedimento adottato dalla Svezia è necessario per garantire che il ponte sollevatore a pantografo del modello TL530LF non arrechi rischi potenzialmente gravi per la sicurezza a causa del malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi o della disattivazione di alcuni dispositivi di sicurezza. Solo un divieto potrà garantire che il prodotto non sia immesso sul mercato finché non sia stato soddisfatto il pertinente requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute. (6) Il provvedimento di salvaguardia adottato dalla Svezia è pertanto adeguato, necessario e proporzionato e dovrebbe essere considerato giustificato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il provvedimento adottato dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia, e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia, è giustificato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019 Per la Commissione Elżbieta BIEŃKOWSKA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0902/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2019/902 si applica alla conformità alle macchine secondo la Direttiva 2006/42/CE, affrontando questioni di sicurezza dei prodotti, responsabilità del fabbricante e misure di salvaguardia nel mercato interno europeo. Produttori, distributori e importatori di attrezzature meccaniche devono verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, la marcatura CE e la documentazione tecnica per evitare divieti di commercializzazione e sanzioni amministrative.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →