Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Qual è lo scopo della Decisione UE 2018/902 e come si applica il protocollo con la Corea in seguito all'adesione della Croazia?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/902 del Consiglio autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Questo protocollo è stato necessario perché la Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'UE il 1° luglio 2013, e secondo l'atto di adesione croato, l'adesione della Croazia agli accordi internazionali dell'UE deve essere approvata mediante un protocollo specifico. Il protocollo è stato negoziato tra la Commissione europea e la Repubblica di Corea, con conclusione positiva nel 2012, e rappresenta l'estensione dell'accordo quadro originario (firmato nel 2010) ai nuovi termini che includono la Croazia come membro dell'Unione. La decisione consente l'applicazione provvisoria del protocollo in attesa del completamento delle procedure di ratifica formale da parte di tutti gli Stati membri e della Corea, garantendo così la continuità delle relazioni commerciali e istituzionali tra l'UE allargata e il paese asiatico.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/902 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
EN: Council Decision (EU) 2018/902 of 21 April 2016 on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, and provisional application of a Protocol to the Framework Agreement between the European Union and its Member States, on the one part, and the Republic of Korea, on the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Testo normativo
26.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 161/1
DECISIONE (UE) 2018/902 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
(
1
)
(«accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.
(2)
La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1
o
luglio 2013.
(3)
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo di tale accordo. Si deve applicare una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.
(4)
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.
(5)
L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
(6)
È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A. VAN DER STEUR
(
1
)
GU L 20 del 23.1.2013, pag. 2
.
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La Decisione UE 2018/902 riguarda accordi internazionali, protocolli di adesione e relazioni commerciali tra l'Unione europea e paesi terzi. È rilevante per chi segue questioni di diritto dell'UE, allargamento europeo, applicazione provvisoria di trattati internazionali e coordinamento tra Stati membri nelle negoziazioni esterne. Professionisti del diritto internazionale e consulenti che operano nel commercio UE-Corea consultano questa normativa per comprendere il quadro giuridico applicabile dopo l'adesione della Croazia.
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