Decisione UE In vigore

Decisione UE 0889/2018

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Pubblicato: 04/06/2018 In vigore dal: 04/06/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2018/889 sulla conclusione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo?

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La Decisione UE 2018/889 del 4 giugno 2018 autorizza l'Unione europea ad approvare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), precedentemente firmata il 22 ottobre 2015. La decisione riguarda specificamente le materie di competenza dell'Unione europea, ossia gli ambiti in cui l'UE ha già adottato normative comuni, in particolare la Direttiva 2017/541 sulla lotta al terrorismo. L'approvazione avviene a nome dell'Unione, mentre gli Stati membri mantengono le proprie competenze nelle aree non coperte dalla normativa UE. La decisione incarica il presidente del Consiglio di depositare lo strumento di approvazione presso il Consiglio d'Europa, rendendo l'Unione formalmente vincolata dalla Convenzione. Sono esclusi dalla partecipazione il Regno Unito (secondo il Protocollo n. 21) e la Danimarca (secondo il Protocollo n. 22), mentre l'Irlanda partecipa in quanto vincolata dalla normativa UE antiterrorismo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo EN: Council Decision (EU) 2018/889 of 4 June 2018 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism

Testo normativo

22.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/1 DECISIONE (UE) 2018/889 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio ( 2 ) , la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ( 3 ) («convenzione») è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione. (2) Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione. (3) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione. (4) È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata. (5) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 5 ) e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione ( 6 ) . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018 Per il Consiglio La presidente T. TSACHEVA ( 1 ) Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) ( GU L 280 del 24.10.2015, pag. 22 ). ( 3 ) STCE n. 196. ( 4 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio ( GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6 ). ( 5 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3 ). ( 6 ) La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione 2018/889 rappresenta il riferimento per la ratifica UE della Convenzione sulla prevenzione del terrorismo, coordinandosi con la Direttiva 2017/541 e la Decisione quadro 2002/475/GAI in materia di armonizzazione delle norme antiterrorismo. Professionisti del diritto internazionale e della sicurezza consultano questa decisione per comprendere l'ambito di competenza dell'Unione, la cooperazione tra Stati membri e gli obblighi derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa in tema di prevenzione e repressione del terrorismo.

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