Decisione UE In vigore

Decisione UE 0882/2022

Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina

Pubblicato: 03/06/2022 In vigore dal: 03/06/2022 Documento ufficiale

Quali sono le misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Bielorussia e quali entità sono coinvolte nel divieto di servizi di messaggistica finanziaria?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/882 del 3 giugno 2022 modifica le sanzioni europee contro la Bielorussia, in risposta al suo coinvolgimento nell'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022. Le misure si applicano a persone giuridiche, enti e organismi bielorussi, in particolare nel settore della difesa e militare. La decisione introduce un divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (utilizzati per scambiare dati finanziari) nei confronti di quattro istituti creditizi bielorussi: Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia e Belinvestbank. Il divieto si estende anche a qualsiasi società controllata da questi enti (con partecipazione superiore al 50%) stabilita in Bielorussia. L'allegato II amplia inoltre l'elenco delle entità soggette a restrizioni per l'acquisto di beni e tecnologie a duplice uso, includendo ministeri, fabbriche di riparazione aeronautica, società di controllo geoinformatico e altre entità del settore difesa bielorusso.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina EN: Council Decision (CFSP) 2022/882 of 3 June 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine

Testo normativo

3.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 153/88 DECISIONE (PESC) 2022/882 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) , relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che rappresenta una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina. (3) Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 ( 2 ) , che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. (4) Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire la guerra di aggressione. (5) Alla luce della gravità della situazione, è opportuno ampliare l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria. È inoltre opportuno ampliare l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l’articolo 2 sexvicies è sostituito dal seguente: «Articolo 2 sexvicies 1.   È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V. 2.   Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.»; 2) gli allegati II e V della decisione 2012/642/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022 Per il Consiglio Il presidente C. COLONNA ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ), ora intitolata decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. ( 2 ) Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103 ). ALLEGATO 1) L’allegato II della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 quinquies Ministero della Difesa della Bielorussia 140 Repair Plant JSC 558 Aircraft Repair Plant JSC 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC AGAT - Electromechanical Plant OJSC AGAT - SYSTEM ATE - Engineering LLC BelOMO Holding Belspetsvneshtechnika SFTUE Beltechexport CJSC BSVT-New Technologies Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia Unità “Alpha” del KGB Kidma Tech OJSC Minotor-Service Minsk Wheeled Tractor Plant Oboronnye Initsiativy LLC OJS KB Radar Managing Company Peleng JSC Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia Commissione sicurezza nazionale della Repubblica di Bielorussia Transaviaexport Airlines, JSC Volatavto OJSC »; 2) l’allegato V della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 sexvicies Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo Data di applicazione Belagroprombank 20 marzo 2022 Bank Dabrabyt 20 marzo 2022 Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia 20 marzo 2022 Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) 14 giugno 2022 »

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La Decisione 2022/882 rappresenta un aggiornamento delle misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) contro la Bielorussia, disciplinando sanzioni finanziarie, embargo su beni a duplice uso e restrizioni su servizi di messaggistica SWIFT. Professionisti del compliance, esperti di sanzioni internazionali e responsabili di conformità normativa devono consultare questa decisione per verificare l'esposizione di clienti bielorussi, controllare le liste nere di entità sanzionate e implementare procedure di due diligence su transazioni finanziarie e commerciali con la Bielorussia.

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