Decisione UE In vigore

Decisione UE 0875/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione del 1o giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia notificata con il numero C(2022) 3727 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 01/06/2022 In vigore dal: 01/06/2022 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza adotta l'UE contro la peste suina africana in Italia e quali restrizioni impone ai movimenti di suini e prodotti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2022/875 del 1° giugno 2022 stabilisce misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, a seguito della conferma di un focolaio in un suino selvatico nella provincia di Rieti il 27 maggio 2022. La decisione riguarda direttamente gli allevatori di suini, i commercianti di carni suine e gli operatori della filiera zootecnica nelle aree interessate, in particolare nei comuni della provincia di Rieti e dell'Aquila elencati nell'allegato. In pratica, la norma istituisce una "zona infetta" dove si applicano restrizioni speciali: è vietato il movimento di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi fino al 31 agosto 2022. Oltre alle misure generali previste dalla normativa sulla sanità animale, si applicano le misure speciali di controllo della peste suina africana, equiparando la zona infetta italiana alle "zone soggette a restrizioni II" secondo il regolamento UE 2021/605. Questo blocco commerciale è stato adottato per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi a livello europeo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione del 1o giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3727] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/875 of 1 June 2022 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Italy (notified under document C(2022) 3727) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

3.6.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/190 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/875 DELLA COMMISSIONE del 1 o giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2022) 3727] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede inoltre che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto dei movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone. (5) L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia, confermato il 27 maggio 2022, in un suino selvatico nella provincia di Rieti (Regione Lazio). Di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro. (7) Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tale recente focolaio. (8) Di conseguenza tale zona infetta in Italia dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, considerata la gravità di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. (9) Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che la presente decisione stabilisca che l'Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione. (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima. (11) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. (12) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Articolo 3 L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022. Articolo 5 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione I comuni seguenti nella provincia di Rieti: — Borgo Velino; — Micigliano; — Posta; — Borbona; — Cittaducale; — Castel Sant’Angelo; — Antrodoco; — Petrella Salto; — Fiamignano; I comuni seguenti nella provincia dell'Aquila: — Cagnano Amiterno. 31 agosto 2022

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La decisione si applica secondo il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e il regolamento delegato (UE) 2020/687 per il controllo delle malattie di categoria A. Gli operatori del settore suinicolo devono conoscere il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, le zone soggette a restrizioni II, i divieti di movimenti di partite e la durata temporale della zona infetta fino al 31 agosto 2022.

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