Decisione UE In vigore

Decisione UE 0872/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/872 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2020 notificata con il numero C(2021) 3686 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 28/05/2021 In vigore dal: 28/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di liquidazione dei conti del Regno Unito per le spese FEASR relative all'esercizio finanziario 2020?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/872 della Commissione europea disciplina la liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito che hanno gestito fondi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) durante l'esercizio finanziario 2020 (16 ottobre 2019 - 15 ottobre 2020). La decisione riguarda quattro organismi pagatori britannici: Department of Agriculture Environment and Rural Affairs, The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate, Welsh Government e Rural Payments Agency, che hanno dichiarato spese per complessivi 765 milioni di euro circa.

La liquidazione avviene confrontando le spese dichiarate dal Regno Unito con i pagamenti intermedi già erogati durante l'esercizio, applicando eventuali rettifiche e riduzioni previste dalla normativa. Nel caso specifico, l'allegato I mostra che per quattro programmi di sviluppo rurale il Regno Unito deve rimborsare complessivamente circa 1,07 milioni di euro, poiché i pagamenti intermedi ricevuti hanno leggermente superato le spese effettivamente riconosciute dalla Commissione.

La decisione tiene conto anche delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato recupero di importi irregolari (articolo 54 del regolamento 1306/2013), per i quali il Regno Unito sopporta il 50% delle perdite se il recupero non avviene entro quattro anni dalla richiesta. L'allegato II riporta rettifiche minime per entrambi i periodi di programmazione (2007-2013 e 2014-2020), mentre l'allegato III conferma l'assenza di riduzioni per inosservanza dei termini di pagamento.

La decisione non pregiudica eventuali verifiche di conformità future che la Commissione potrebbe avviare per escludere dal finanziamento unionale spese non conformi alle norme europee, mantenendo aperta la possibilità di ulteriori rettifiche.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/872 della Commissione del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2021) 3686] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/872 of 28 May 2021 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2020 (notified under document C(2021) 3686) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

31.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/21 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/872 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2020 [notificata con il numero C(2021) 3686] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato. (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2020, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2019 e il 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche necessarie. (5) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (6) L'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare deve essere limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione. (7) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall'anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 3 ) , seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l'esercizio finanziario 2020. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. (10) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR. (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2020 e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I. Articolo 2 Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato II della presente decisione. Articolo 3 Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato III della presente decisione. Articolo 4 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Articolo 5 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ALLEGATO I Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2020, per programma di sviluppo rurale Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito, per programma Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020 In EUR CCI Spese 2020 Rettifiche Totale Importi non riutilizzabili Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2020 Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi UK 2014UK06RDRP001 529 807 924,15 0,00 529 807 924,15 0,00 529 807 924,15 529 808 201,17 - 277,02 UK 2014UK06RDRP002 25 812 674,15 0,00 25 812 674,15 0,00 25 812 674,15 25 814 264,57 -1 590,42 UK 2014UK06RDRP003 126 330 959,43 - 118 133,55 126 212 825,88 0,00 126 212 825,88 127 283 254,57 -1 070 428,69 UK 2014UK06RDRP004 83 277 004,77 0,00 83 277 004,77 0,00 83 277 004,77 83 277 005,89 -1,12 ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEASR Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 Valuta In valuta nazionale In EUR In valuta nazionale In EUR UK GBP 1 249,48 0,00 57 807,72 0,00 ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2020 - FEASR Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 In EUR CCI Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2020 UK 2014UK06RDRP001 0,00 UK 2014UK06RDRP002 0,00 UK 2014UK06RDRP003 0,00 UK 2014UK06RDRP004 0,00

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La liquidazione dei conti FEASR si applica agli organismi pagatori che gestiscono fondi per lo sviluppo rurale, seguendo le procedure previste dal regolamento (UE) 1306/2013 e dal regolamento di esecuzione 908/2014. I commercialisti e i consulenti che operano nel settore agricolo devono conoscere le modalità di calcolo dei pagamenti intermedi, le rettifiche per irregolarità, l'articolo 54 sulla responsabilità finanziaria degli Stati membri, e le riduzioni per inosservanza dei termini di pagamento secondo l'articolo 75.

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