Decisione di esecuzione (UE) 2021/869 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 per quanto riguarda la data di scadenza al fine di prorogare le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) notificata con il numero C(2021) 3576
Qual è lo scopo della Decisione di esecuzione (UE) 2021/869 e fino a quando rimangono in vigore le misure contro la Spodoptera frugiperda?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/869 della Commissione europea del 27 maggio 2021 modifica la precedente decisione del 2018 prorogando le misure di emergenza contro la Spodoptera frugiperda (un organismo nocivo per le piante), estendendo la data di scadenza dal precedente termine al 30 giugno 2023. Questa proroga è stata necessaria perché l'organismo nocivo ha continuato a diffondersi rapidamente in tutto il mondo verso il territorio dell'Unione europea, rendendo urgente mantenere la sorveglianza e le misure di controllo specifiche. Le intercettazioni del parassita sui prodotti importati rimangono elevate e le specie vegetali colpite stanno cambiando, richiedendo una valutazione continua dei rischi fitosanitari. La decisione si applica a decorrere dal 1º luglio 2021 e riguarda tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che devono implementare le misure previste per impedire l'introduzione e la diffusione di questo organismo nocivo prioritario nel territorio comunitario.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/869 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 per quanto riguarda la data di scadenza al fine di prorogare le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) [notificata con il numero C(2021) 3576]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/869 of 27 May 2021 amending Implementing Decision (EU) 2018/638 as regards its date of expiration in order to prolong the measures to prevent the introduction into and the spread within the Union territory of the pest Spodoptera frugiperda (Smith) (notified under document C(2021) 3576)
Testo normativo
31.5.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/4
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/869 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 per quanto riguarda la data di scadenza al fine di prorogare le misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo
Spodoptera frugiperda
(Smith)
[notificata con il numero C(2021) 3576]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere g) e h), e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione
(
2
)
istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo
Spodoptera frugiperda
(Smith) («l’organismo nocivo specificato»).
(2)
L’organismo nocivo specificato è elencato tra gli organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione, nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
3
)
. Esso figura inoltre nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione
(
4
)
.
(3)
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/638, l’organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi rapidamente in tutto il mondo e verso il territorio dell’Unione, rendendo più urgente la necessità di esercitare una sorveglianza e di attuare le misure specifiche per le indagini sul territorio previste dalla medesima decisione.
(4)
Inoltre il numero di intercettazioni dell’organismo nocivo specificato sui prodotti importati resta elevato e le specie vegetali sulle quali è intercettato stanno cambiando. Occorre pertanto un’ulteriore valutazione dei rischi fitosanitari dell’organismo nocivo specificato.
(5)
Di conseguenza, è importante prorogare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/638 per garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato.
(6)
La data di scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2023 per consentirne il riesame prima di tale data.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/638.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2018/638 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2023.».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2021.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo
Spodoptera frugiperda
(Smith) (
GU L 105 del 25.4.2018, pag. 31
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1
o
agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (
GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8
).
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La Decisione UE 2021/869 rappresenta un intervento normativo nel settore della protezione fitosanitaria e della biosicurezza agricola, disciplinando le misure di emergenza contro organismi nocivi prioritari secondo il regolamento (UE) 2016/2031. Gli operatori del settore agroalimentare, gli importatori di prodotti vegetali e le autorità fitosanitarie nazionali devono conformarsi alle disposizioni su quarantena, sorveglianza e controlli alle frontiere per la Spodoptera frugiperda, organismo nocivo da quarantena elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
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