Decisione UE In vigore

Decisione UE 0869/2019

Decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM

Pubblicato: 14/05/2019 In vigore dal: 14/05/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e i principi che l'Unione europea deve perseguire nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/869 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nelle riunioni della CGPM per il periodo 2019-2023, un organismo internazionale responsabile della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mediterraneo. L'Unione si impegna a operare secondo i principi della politica comune della pesca, applicando l'approccio precauzionale e perseguendo il rendimento massimo sostenibile entro il 2020, con particolare attenzione alla gestione basata sugli ecosistemi e alla riduzione delle catture indesiderate. La normativa riguarda direttamente gli Stati membri costieri del Mediterraneo (Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Romania e Slovenia) e le loro flotte di pesca, imponendo il rispetto di misure vincolanti adottate dalla CGPM. In pratica, l'Unione si adopera per combattere la pesca illegale, migliorare la raccolta dati scientifici, proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili, ridurre l'inquinamento da plastica e attrezzi da pesca abbandonati, e promuovere un'acquacoltura sostenibile. La posizione dell'Unione viene definita annualmente dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e delle informazioni disponibili prima di ogni riunione della CGPM.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/869 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM EN: Council Decision (EU) 2019/869 of 14 May 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), and repealing the Decision of 19 May 2014 on the position to be adopted, on behalf of the Union, in the GFCM

Testo normativo

28.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140/84 DECISIONE (UE) 2019/869 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e che abroga la decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel CGPM Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 98/416/CE del Consiglio ( 1 ) l'Unione ha concluso l'accordo che crea la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»). Anche la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM. (2) La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nella zona dell'accordo CGPM. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione. (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca. (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi. (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca. (6) Come sancito nelle conclusioni della conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo, che ha adottato la dichiarazione ministeriale MedFish4Ever di Malta il 30 marzo 2017 e della conferenza ad alto livello sulla pesca e sull'acquacoltura nel Mar Nero, che ha adottato la dichiarazione ministeriale di Sofia il 7 giugno 2018, gli aspetti fondamentali dell'azione dell'Unione nell'ambito della CGPM sono la promozione di misure volte a sostenere e a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, la gestione delle attività di pesca basata sugli ecosistemi, una cultura del rispetto delle norme per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di gestione della CGPM saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ( 3 ) e (CE) n. 1224/2009 ( 4 ) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . (8) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CGPM è attualmente stabilita dalla decisione del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della CGPM. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023. (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CGPM, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è riportata nell'allegato I. Articolo 2 La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CGPM avviene in conformità dell'allegato II. Articolo 3 La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CGPM nel 2024. Articolo 4 La decisione del Consiglio del 19 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è abrogata. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA ( 1 ) Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ( GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ( GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81 ). ALLEGATO I Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nelle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). 1.   PRINCIPI Nell'ambito della CGPM, l'Unione: a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure per la CGPM e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi all'accordo CGPM; c) garantisce che le misure adottate nell'ambito della CGPM siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo; d) mira ad attuare le azioni e gli impegni indicati nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever, firmata a Malta il 30 marzo 2017, e nella dichiarazione ministeriale di Sofia, firmata il 7 giugno 2018, finalizzati in particolare a migliorare la raccolta dei dati e la valutazione scientifica, istituire un quadro di gestione delle attività di pesca basato sugli ecosistemi, sviluppare una cultura del rispetto delle norme, eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e favorire la pesca e l'acquacoltura sostenibili su piccola scala e una maggiore solidarietà e coordinamento nel Mediterraneo; e) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione; f) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione; g) garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale; h) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca ( 1 ) ; i) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo CGPM, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme; j) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio ( 2 ) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani ( 3 ) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CGPM e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni; k) promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati; l) promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno. 2.   ORIENTAMENTI L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CGPM: a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo CGPM basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi divieti spazio-temporali, misure di selettività o possibilità di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CGPM, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili; ai sensi dell'articolo 29 della PCP, qualora siano stati adottati a livello di UE piani pluriennali per alcuni stock o gruppi di stock nel Mediterraneo, questi dovrebbero essere presi in considerazione laddove riguardino l'attuazione dell'obiettivo del conseguimento del rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona dell'accordo CGPM, compresa la compilazione di elenchi di navi INN; c) misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico; d) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo CGPM per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CGPM; e) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo CGPM conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare; f) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi; g) azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile in linea con la pertinente legislazione dell'Unione; h) approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona; i) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CGPM; j) raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); k) misure conformi agli impegni sottoscritti nella dichiara ministeriale MedFish4Ever e nella dichiarazione ministeriale di Sofia. ( 1 ) 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1. ( 2 ) 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017. ( 3 ) JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016. ALLEGATO II Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alle riunioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo Prima di ogni riunione della CGPM, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della CGPM, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Qualora nel corso di una riunione della CGPM sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

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