Decisione UE In vigore

Decisione UE 0860/2025

Decisione (UE) 2025/860 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale in riferimento a talune modifiche di tale convenzione e del suo allegato III, e del regolamento interno della conferenza delle parti della convenzione

Pubblicato: 14/04/2025 In vigore dal: 14/04/2025 Documento ufficiale

Quali sostanze chimiche e pesticidi l'Unione europea intende aggiungere all'Allegato III della Convenzione di Rotterdam e quale posizione adotterà nella dodicesima riunione della Conferenza delle Parti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2025/860 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea assumerà durante la dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Rotterdam sul previo assenso informato per prodotti chimici e pesticidi pericolosi. L'UE si impegna a sostenere l'inclusione nell'Allegato III di dieci sostanze: acetocloro, carbosulfan, clorpirifos, amianto crisotilo, fention in formulati ULV, iprodione, paraquat in specifiche formulazioni liquide, mercurio, bromuro di metile e paraquat. Questa inclusione mira a proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso un controllo più rigorido del commercio internazionale di tali sostanze, richiedendo il previo assenso informato dei paesi importatori prima della commercializzazione. La decisione riguarda direttamente le aziende europee che producono, esportano o importano questi prodotti chimici e pesticidi, poiché comporterà obblighi amministrativi e procedurali più stringenti. Inoltre, l'UE non sostiene la modifica del regolamento interno che renderebbe automatica l'iscrizione dei punti non conclusi nelle riunioni successive, né appoggia l'ampliamento dell'articolo 16 sulla assistenza tecnica per includere riferimenti al Fondo mondiale per l'ambiente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/860 del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale in riferimento a talune modifiche di tale convenzione e del suo allegato III, e del regolamento interno della conferenza delle parti della convenzione EN: Council Decision (EU) 2025/860 of 14 April 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union at the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade as regards certain amendments to that Convention and to Annex III thereto, and to the Rules of Procedure for the Conference of the Parties to the Convention

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/860 12.5.2025 DECISIONE (UE) 2025/860 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale in riferimento a talune modifiche di tale convenzione e del suo allegato III, e del regolamento interno della conferenza delle parti della convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ( 1 ) («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa dall’Unione con decisione 2006/730/CE del Consiglio ( 2 ) . (2) A norma dell’articolo 7 della convenzione, alla conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») è conferito il potere di adottare decisioni relative all’inclusione di prodotti chimici nell’elenco dell’allegato III della convenzione («allegato III»). (3) Si prevede che, nella sua dodicesima riunione, la conferenza delle parti adotti decisioni per includere ulteriori prodotti chimici nell’allegato III, vale a dire l’acetocloro, il carbosulfan, il clorpirifos, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso — ULV — che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, il mercurio, il bromuro di metile e il paraquat. (4) Al fine di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti della convenzione nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell’ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, e contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale è necessario includere nell’allegato III ulteriori prodotti chimici che soddisfano tutti i pertinenti criteri. È pertanto opportuno sostenere l’inclusione nell’allegato III dell’acetocloro, del carbosulfan, del clorpirifos, dell’amianto crisotilo, del fention (in formulati a volume ultra basso — ULV — che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), dell’iprodione, dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, del mercurio, del bromuro di metile e del paraquat. (5) A norma del regolamento interno della conferenza delle parti, qualsiasi punto all’ordine del giorno di una riunione ordinaria della conferenza delle parti il cui esame non sia stato concluso nel corso della riunione dovrebbe essere automaticamente iscritto all’ordine del giorno provvisorio della riunione ordinaria successiva, salvo decisione contraria della conferenza delle parti. Una parte della convenzione ha indicato di puntare a una modifica del regolamento interno della conferenza delle parti al fine di evitare che le discussioni riguardanti l’inclusione di ulteriori prodotti chimici nell’allegato III che non sono state concluse nel corso di una riunione siano automaticamente iscritte all’ordine del giorno della riunione successiva della conferenza delle parti. (6) La proposta di modifica dell’articolo 16 della convenzione relativo all’assistenza tecnica presentata da varie parti della convenzione — che prevede l’ampliamento dell’ambito di applicazione includendovi anche l’assistenza finanziaria, segnatamente l’assistenza fornita dal fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente (GEF) e l’assistenza finanziaria fornita dalle parti, con l’obiettivo di sostenere in particolare i paesi in via di sviluppo — non sembra necessaria, in quanto tutte le parti della convenzione devono attuare l’approccio integrato al finanziamento, il GEF affronta già alcuni aspetti della convenzione e le parti possono già contribuire al fondo fiduciario volontario della convenzione per sostenere la fornitura di assistenza tecnica alle parti che sono paesi in via di sviluppo. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti, poiché le decisioni vincoleranno l’Unione o saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («conferenza delle parti») consiste nel sostenere l’adozione delle modifiche dell’allegato III della convenzione per includervi l’acetocloro, il carbosulfan, il clorpirifos, l’amianto crisotilo, il fention (in formulati a volume ultra basso — ULV — che contengono l’ingrediente attivo in quantità pari o superiore a 640 g/l), l’iprodione, i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in quantità pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione in quantità pari o superiore a 200 g/l, il mercurio, il bromuro di metile e il paraquat. Articolo 2 Ove una parte della convenzione proponga di modificare l’articolo 16 del regolamento interno della conferenza delle parti prevedendo che qualsiasi punto dell’ordine del giorno il cui esame non sia stato concluso nel corso di una riunione ordinaria della conferenza delle parti non sia automaticamente iscritto all’ordine del giorno provvisorio della riunione ordinaria successiva, salvo decisione contraria della conferenza delle parti, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non sostenere tale modifica. Articolo 3 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella dodicesima riunione della conferenza delle parti è di non sostenere la proposta di modifica dell’articolo 16 della convenzione sull’assistenza tecnica aggiungendo un riferimento al fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente e al sostegno finanziario concesso dalle parti. Articolo 4 Alla luce dell’andamento della dodicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare le posizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2003/106/oj . ( 2 ) Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ( GU L 299 del 28.10.2006, pag 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/730/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ( GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60 , ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/860/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0860/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2025/860 è il riferimento normativo per chi opera nel settore chimico e dei pesticidi e deve comprendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Rotterdam e dal Regolamento (UE) 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. Esportatori, importatori e produttori devono consultarla per adeguarsi ai nuovi vincoli su mercurio, paraquat, amianto crisotilo e altre sostanze sottoposte a previo assenso informato, nonché per comprendere le procedure di notifica e documentazione richieste nel commercio internazionale di prodotti chimici.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →