Decisione UE In vigore

Decisione UE 0859/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/859 della Commissione, del 30 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia notificata con il numero C(2025) 2733

Pubblicato: 30/04/2025 In vigore dal: 30/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di emergenza stabilite dalla Decisione UE 2025/859 contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia e quali restrizioni ai movimenti degli animali comportano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/859 del 30 aprile 2025 modifica le precedenti misure di emergenza adottate dalla Commissione europea per contenere l'epidemia di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Il provvedimento si applica alle zone colpite da nove nuovi focolai confermati tra il 14 e il 25 aprile 2025 nelle unità regionali di Larissa, Etolia-Acarnania, Focide ed Evros. La decisione riguarda direttamente gli allevatori greci di ovini e caprini, le autorità veterinarie nazionali e gli operatori del commercio di animali vivi e prodotti zootecnici. In pratica, la norma istituisce zone di protezione (raggio 3 km) e zone di sorveglianza (raggio 10 km) attorno ai focolai confermati, con durate differenziate di applicazione delle misure restrittive. L'aspetto più rilevante è il divieto di movimento di ovini e caprini dall'intero territorio della Grecia verso destinazioni al di fuori della Grecia, prorogato fino al 31 ottobre 2025, che rappresenta una misura drastica per evitare la diffusione della malattia nel resto dell'Unione europea e verso paesi terzi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/859 della Commissione, del 30 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2025) 2733] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/859 of 30 April 2025 amending Implementing Decision (EU) 2024/2207 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Greece (notified under document C(2025) 2733)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/859 7.5.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/859 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2025) 2733] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il tr+attato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, notificati ad agosto 2024, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione ( 4 ) , che stabilisce alcune misure di emergenza contro tale malattia in Grecia. In particolare essa stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. (5) Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di nove nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, segnalati tra il 14 e il 25 aprile 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali di Larissa, dell’Etolia-Acarnania, della Focide e di Evros. (6) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia o nel resto dell’Unione. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale ( 5 ) . Nell’attuale situazione epidemiologica sussiste un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia. La malattia è stata nuovamente confermata dopo oltre sei mesi nell’unità regionale di Larissa, al di fuori dei limiti delle zone soggette a restrizioni attualmente istituite in Grecia. Continuano inoltre a essere segnalati focolai nelle unità regionali dell’Etolia-Acarnania, della Focide e di Evros a oltre quattro mesi dal primo focolaio confermato in tali aree, il che indica che la malattia continua a circolare nonostante le misure già attuate, anche all’interno delle zone soggette a restrizioni istituite conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. (8) Inoltre, in considerazione della comparsa in Grecia, dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, di nove nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, è altresì necessario prorogare il divieto di movimento di ovini e caprini dall’intero territorio della Grecia verso destinazioni al di fuori della Grecia fino al 31 ottobre 2025, per evitare la diffusione della malattia nel resto dell’Unione o in paesi terzi e l’introduzione di ostacoli ingiustificati agli scambi da parte di paesi terzi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 3 di detta decisione di esecuzione. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata: 1. all’articolo 3, lettera e), la data «31 luglio 2025» è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»; 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Destinatario La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione, del 29 agosto 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia ( GU L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj ). ( 5 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Unità regionale e numero di riferimento ADIS dei focolai Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 2 Termine ultimo di applicazione Unità regionale della Focide GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) 19.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) excluding the areas contained in any protection zone 28.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) 20.5.2025-28.5.2025 Unità regionale di Evros GR-CAPRIPOX-2025-00057 Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) 16.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone 25.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone 17.5.2025 - 25.5.2025 Unità regionale dell’Etolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 Zona di protezione: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) 8.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) excluding the areas contained in any protection zone 17.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55) Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) 9.5.2025 – 17.5.2025 Unità regionale di Rodopi GR-CAPRIPOX-2025-00048 GR-CAPRIPOX-2025-00051 GR-CAPRIPOX-2025-00052 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional units of Rhodopi, Evros and Xanthi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.114744, Long. 25.172189 (2025/00048), Lat. 40.961418, Long. 25.573621 (2025/00051), Lat. 41.047725, Long. 25.399029 (2025/00052) excluding the areas contained in any protection zone 7.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional units of Rhodopi, Evros and Xanthi contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.114744, Long. 25.172189 (2025/00048), Lat. 40.961418, Long. 25.573621 (2025/00051), Lat. 41.047725, Long. 25.399029 (2025/00052) 29.4.2025 – 7.5.2025 Unità regionale di Larissa GR-CAPRIPOX-2025-00054 Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Larisa contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) 8.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Larisa and Pieria contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) excluding the areas contained in any protection zone 17.5.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Larisa and Pieria contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) 9.5.2025 – 17.5.2025 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Ulteriore zona soggetta a restrizioni Unità regionale Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 2 Termine ultimo di applicazione Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 1 Unità regionale di Evros The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 7.5.2025 The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace 8.5.2025 – 6.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 2 Unità regionale di Rodopi The regional unit of Rhodopi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 7.5.2025 The regional unit of Rhodopi 8.5.2025 – 6.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 3 Unità regionale di Kavala The regional unit of Kavala including the municipality of Thasos 6.6.2025 Unità regionale di Drama The municipality of Doxato 6.6.2025 Unità regionale di Xanthi The regional unit of Xanthi excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 7.5.2025 The regional unit of Xanthi 8.5.2025 – 6.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 4 Unità regionale della Calcidica The municipalities of Aristotelis, and Polygyros. 14.4.2025 - 13.5.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 8 Unità regionale di Magnesia The regional unit of Magnesia, excluding the Sporades islands 28.4.2025 – 27.5.2025 Unità regionale della Ftiotide The municipality of Stylida 28.4.2025 – 27.5.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 9 Unità regionale della Focide The municipality of Dorida excluding the areas included in any protection or surveillance zone 28.5.2025 The municipality of Dorida 29.5.2025 - 27.6.2025 Unità regionale dell’Etolia-Acarnania The municipalities of Nafpaktia and Messolonghi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone 17.5.2025 The municipalities of Nafpaktia Messolonghi 18.5.2025 - 27.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 9 A Unità regionale dell’Etolia-Acarnania The municipalities of Agrinio Thermo, Agrinio, Xiromero, Thermo 16.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 16 Comune di Samotracia nell’unità regionale di Evros Municipality of Samothrace, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 25.5.2025 The municipality of Samothrace 26.5.2025 - 24.6.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 18 Unità regionale di Salonicco The municipalities of Volvi and Lagkadas. 14.4.2025 – 13.5.2025 Ulteriore zona soggetta a restrizioni n. 19 Unità regionale di Larissa The municipalities of Agia and Tempi excluding the areas included in any protection or surveillance zone 17.5.2025 Unità regionale di Larissa The municipalities of Agia and Tempi 18.5.2025 - 16.6.2025 Unità regionale di Pieria The municipality of Dion-Olympos excluding the areas included in any protection or surveillance zone 17.5.2025 Unità regionale di Pieria The municipality of Dion-Olympos 18.5.2025 - 16.6.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/859/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/859 rappresenta un intervento di sanità animale basato sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/687, disciplinando le malattie di categoria A come il vaiolo degli ovini e dei caprini. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le zone di protezione, sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, nonché i divieti di movimento degli animali e dei prodotti, per garantire la conformità alle norme di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili e evitare sanzioni amministrative.

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