Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
Quali modifiche apporta la Decisione UE 2022/848 alla precedente decisione sui controlli delle esportazioni di armi, e quali sono i nuovi termini di attuazione?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio modifica la Decisione (PESC) 2020/1464 relativa ai controlli sulle esportazioni di armi, estendendo il periodo di attuazione da 24 a 36 mesi, con scadenza fissata al 30 novembre 2023. La modifica è stata richiesta dal BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), l'agenzia esecutiva tedesca, a causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19 che hanno rallentato le attività previste. La decisione riguarda gli Stati membri dell'UE e i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni di armamenti, coinvolgendo esperti nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell'esecuzione. Oltre all'estensione temporale, la decisione aggiunge due attività supplementari: una sessione aggiuntiva della conferenza per i paesi partner con sistemi avanzati e un ulteriore incontro di valutazione intermedia, portando il totale degli incontri di valutazione da due a tre (due intermedi e uno finale). Tutte queste attività possono essere realizzate senza implicazioni finanziarie aggiuntive fino alla nuova scadenza.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2022/848 del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
EN: Council Decision (CFSP) 2022/848 of 30 May 2022 amending Decision (CFSP) 2020/1464 on the promotion of effective arms export controls
Testo normativo
31.5.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 148/50
DECISIONE (PESC) 2022/848 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1464
(
1
)
.
(2)
La decisione (PESC) 2020/1464 prevede un periodo di 24 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
(3)
Il 9 febbraio 2022 il
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), in qualità di Agenzia esecutiva, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a portare a 36 mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2020/1464, prorogandolo fino al 30 novembre 2023, a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19.
(4)
Il BAFA chiede inoltre di aggiungere una sessione supplementare della conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni e un ulteriore incontro di valutazione intermedia.
(5)
Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/1464, comprese le due attività supplementari aggiunte tramite la presente decisione del Consiglio, può essere realizzato senza implicazioni in termini di risorse finanziarie fino al 30 novembre 2023.
(6)
È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/1464 e le sottosezioni 5.2.5, 5.2.6 e la sezione 10 dell'allegato di tale decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/1464 è così modificata:
1)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2023.»;
2)
l’allegato è così modificato:
a)
il testo della sottosezione 5.2.5 è sostituito dal seguente:
«5.2.5.
Conferenze per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni
Il progetto assumerà la forma di due conferenze, ciascuna della durata massima di due giorni, da tenersi a Bruxelles. Ciascuna conferenza offrirà un forum per discussioni di livello avanzato tra esperti dell'Unione e rappresentanti di alto livello (nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell'esecuzione) dei paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni.
Ciascuna conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l'opportunità di:
a)
ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi al commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l'impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza come le minacce ibride); e
b)
discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni.»;
b)
il testo della sottosezione 5.2.6 è sostituito dal seguente:
«5.2.6.
Incontri di valutazione
Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività nell'ambito della presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles tre incontri di valutazione (due intermedi e uno finale), preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.
I due incontri di valutazione intermedi consisteranno di laboratori con la partecipazione degli Stati membri. I laboratori potranno durare fino a una giornata.
La valutazione finale consisterà di un incontro a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri. A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.»;
c)
il testo della sezione 10 è sostituito dal seguente:
«10.
Durata
Il progetto terminerà il 30 novembre 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
(
1
)
Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (
GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3
).
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La Decisione 2022/848 modifica il regime PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) sui controlli delle esportazioni di armi, interessando direttamente gli operatori del commercio di armamenti, gli Stati membri e le autorità competenti in materia di licenze di esportazione. I professionisti che operano nel settore della difesa e della sicurezza consultano questa normativa per comprendere i criteri di valutazione, le procedure di controllo transnazionali e gli obblighi di conformità nei trasferimenti di tecnologie e materiali bellici tra paesi partner dell'UE.
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