Decisione UE In vigore

Decisione UE 0848/2020

Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio del 16 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la prop

Pubblicato: 16/06/2020 In vigore dal: 16/06/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/848 riguardo alla posizione dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/848 del Consiglio del 16 giugno 2020 definisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere durante la 181ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, tenutasi il 23 giugno 2020. In pratica, il Consiglio ha deciso di votare a favore di un ampio pacchetto di modifiche e nuove normative tecniche riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore. Questo pacchetto include modifiche a 20 regolamenti UNECE esistenti (dal n. 13 al n. 152), modifiche a 5 regolamenti tecnici mondiali, e l'adozione di 5 nuovi regolamenti UNECE che affrontano tematiche innovative come la cibersicurezza, gli aggiornamenti software, il sistema automatizzato di mantenimento della corsia e la sicurezza dei gruppi propulsori elettrici. La decisione si basa su accordi internazionali sottoscritti dall'UE (l'accordo del 1958 riveduto e l'accordo parallelo del 2000) che vincolano l'Unione al riconoscimento reciproco delle omologazioni tecniche. Queste modifiche normative incidono direttamente sulla legislazione dell'UE in materia di omologazione veicoli e rappresentano il progresso tecnico necessario per migliorare la sicurezza, controllare le emissioni e favorire l'automazione nel settore automobilistico.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio del 16 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore EN: Council Decision (EU) 2020/848 of 16 June 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 14, 16, 22, 30,

Testo normativo

19.6.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/5 DECISIONE (UE) 2020/848 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998. (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio ( 2 ) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000. (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell’Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione. Dopo l’adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell’Unione. (4) A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR UNECE e proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE. (5) Nell’ambito della sua 181 a sessione, che si terrà il 23 giugno 2020, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e di modifica di tale regolamento, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, la proposta di un nuovo regolamento UNECE recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19 e la proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare la proposta di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e la proposta di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE, unitamente ai GTR UNECE e alla risoluzione consolidata R.E.3, vincoleranno l’Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. (7) Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE n. 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152 e alla risoluzione consolidata R.E.3. (8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE n. 3, 6, 7, 16 e 19. (9) È necessario rettificare il regolamento UNECE n. 13, sebbene le modifiche riguardino solo la versione in lingua russa. (10) Al fine di consentire il progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare cinque nuovi regolamenti UNECE, sull’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento, sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, sulla cibersicurezza e il relativo sistema di gestione, sugli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione e sul sistema automatizzato di mantenimento della corsia. Parallelamente deve essere adottata una modifica del nuovo regolamento UNECE sulle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri, che in maniera separata consentirà il pieno riconoscimento reciproco alle parti contraenti che decidono di applicare nuove prescrizioni che vanno al di là della serie originale 00 del regolamento, la quale riguarda unicamente prescrizioni regionali. (11) Per permettere l’ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l’adozione delle proposte di estensione del mandato del GTR UNECE n. 9 e di autorizzazione all’elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell’UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell’UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell’UNECE. (12) Il 27 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/287 ( 4 ) relativa alla posizione da adottare in merito ai regolamenti GTR UNECE 3, 6 e 16 nell’ambito della 180 a sessione del WP.29 dell’UNECE, che si è svolta fra il 10 e il 12 marzo 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di giugno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 181 a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 23 giugno 2020, per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore ( 5 ) , è quella di votare a favore. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2020 Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBIĆ ( 1 ) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») ( GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78 ). ( 2 ) Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») ( GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12 ). ( 3 ) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») ( GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio, del 27 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN n. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l’elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l’elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici ( GU L 62 del 2.3.2020, pag. 26 ). ( 5 ) Cfr. documento ST 8471/20 su http://register.consilium.europa.eu.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0848/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2020/848 è il riferimento per chi opera nel settore automotive riguardo ai regolamenti UNECE, all'omologazione dei veicoli e agli accordi internazionali dell'UNECE. Costruttori automobilistici, enti di certificazione e consulenti tecnici la consultano per comprendere i nuovi standard su cibersicurezza, software management, veicoli elettrici e sistemi di guida automatizzata, nonché per il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le parti contraenti.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →