Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo
Quali sono gli importi stanziati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per i quattro Stati membri colpiti da calamità naturali nel 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/846 mobilita il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza finanziaria a quattro Stati membri che hanno subito danni significativi da catastrofi naturali nel 2017. Il Fondo, istituito dal regolamento CE 2012/2002, è uno strumento comunitario destinato a rispondere rapidamente a situazioni di emergenza e dimostrare solidarietà con le popolazioni colpite. La decisione stanzia complessivamente 104.167.031 EUR: 1.359.119 EUR alla Grecia (terremoto a Lesbo del giugno 2017), 3.228.675 EUR alla Spagna (incendi in Galizia di ottobre 2017), 48.906.025 EUR alla Francia (uragani Irma e Maria di settembre 2017) e 50.673.132 EUR al Portogallo (incendi tra giugno e ottobre 2017). Gli importi sono erogati come stanziamenti di impegno e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018. La decisione si applica immediatamente dalla data di adozione (30 maggio 2018) al fine di ridurre i tempi di mobilitazione del Fondo e fornire assistenza tempestiva alle regioni colpite.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2018/846 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo
EN: Decision (EU) 2018/846 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal
Testo normativo
8.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 144/3
DECISIONE (UE) 2018/846 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(
1
)
, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
(
2
)
, in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)
Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 1
o
settembre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito l'isola di Lesbo nell'Egeo settentrionale il 12 giugno 2017.
(4)
Il 22 dicembre 2017 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito agli incendi che hanno colpito la regione Galizia nel nord-ovest della Spagna nel periodo dal 10 al 17 ottobre 2017.
(5)
Il 27 novembre 2017 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito al passaggio dell'uragano Irma sull'isola di Saint Martin il 5 e 6 settembre 2017 e dell'uragano Maria che ha colpito Guadalupa il 18 e 19 settembre 2017.
(6)
Il 17 luglio 2017 il Portogallo ha presentato una domanda iniziale di contributo del Fondo in seguito ai gravi incendi divampati il 17 giugno 2017. In seguito ad altri incendi che hanno colpito il paese nel periodo tra giugno e ottobre 2017, il Portogallo ha presentato, il 13 ottobre 2017 e il 14 dicembre 2017, aggiornamenti della domanda che comprendono una stima riveduta dell'importo cumulativo dei danni causati dagli incendi tra giugno e ottobre 2017.
(7)
Le domande presentate da Grecia, Spagna, Francia e Portogallo soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(8)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia, alla Francia, al Portogallo e alla Spagna.
(9)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 1 359 119 EUR alla Grecia, 3 228 675 EUR alla Spagna, 48 906 025 EUR alla Francia e 50 673 132 EUR al Portogallo, in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 30 maggio 2018.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La presidente
L. PAVLOVA
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
.
(
2
)
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884
).
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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è lo strumento principale per la gestione delle calamità naturali transnazionali, operando secondo il regolamento CE 2012/2002 e il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Gli Stati membri richiedono la mobilitazione del Fondo quando i danni superano le soglie stabilite, come nel caso di terremoti, incendi e fenomeni meteorologici estremi. Consulenti e amministrazioni pubbliche utilizzano questa normativa per accedere ai finanziamenti comunitari destinati alla ricostruzione e al ripristino delle aree colpite da disastri.
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