Decisione UE In vigore

Decisione UE 0837/2019

Decisione (UE) 2019/837 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Pubblicato: 14/05/2019 In vigore dal: 14/05/2019 Documento ufficiale

Quali Stati partecipano all'Agenzia europea eu-LISA e quali sono le modalità della loro partecipazione secondo la Decisione UE 2019/837?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/837 del Consiglio del 14 maggio 2019 approva un accordo che consente a quattro Stati non membri dell'UE – Regno di Norvegia, Repubblica d'Islanda, Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein – di partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Questi Stati, associati all'acquis di Schengen, possono così accedere e contribuire ai sistemi informativi europei critici per la sicurezza e la gestione delle frontiere. L'accordo specifica la natura, la portata e le modalità di partecipazione, inclusi i contributi finanziari, il personale e i diritti di voto di questi paesi terzi. La decisione sostituisce il precedente regolamento UE 1077/2011 con il nuovo regolamento UE 2018/1726, che ha istituito eu-LISA con competenze ampliate. È importante notare che Regno Unito e Irlanda partecipano alla decisione secondo le loro specifiche posizioni rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mentre la Danimarca ha una posizione particolare e decide autonomamente se recepire la normativa.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/837 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia EN: Council Decision (EU) 2019/837 of 14 May 2019 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part, on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Testo normativo

24.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/9 DECISIONE (UE) 2019/837 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2019 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha istituito un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»). (2) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 ha disposto che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, siano presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione alle attività dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen e alle misure Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («accordo»). A norma della decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio ( 3 ) , l'accordo è stato firmato l'8 novembre 2018 con riserva della sua conclusione. (4) Il 14 novembre 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . Il regolamento (UE) 2018/1726 ha abrogato il regolamento (UE) n. 1077/2011. Come specificato nel considerando 47 del suddetto regolamento (UE) 2018/1726, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con tale regolamento sostituisce e succede all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2018/1726, i riferimenti al regolamento abrogato (UE) n. 1077/2011 si intendono fatti al regolamento (UE) 2018/1726 e sono da leggere secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato di detto regolamento. (5) Come specificato nel considerando 52 del regolamento (UE) 2018/1726, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al predetto regolamento (UE) 2018/1726 in conformità del protocollo n. 19 sull' acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e ha notificato la sua intenzione di accettare il regolamento (UE) 2018/1726 in conformità dell'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1726 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano di conseguenza alla presente decisione. (6) Come specificato nel considerando 51 del regolamento (UE) 2018/1726, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio ( 6 ) , al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio ( 7 ) , al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) , si basa sull' acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione se intende recepirla nell'ordinamento interno. A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ( 10 ) , la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet. (7) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è approvato a nome dell'Unione ( 11 ) . Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA ( 1 ) Approvazione del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, dell'11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 260 del 17.10.2018, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4 ). ( 6 ) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63 ). ( 7 ) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 ( GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20 ). ( 9 ) Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ( GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1 ). ( 10 ) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38 . ( 11 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione 2019/837 riguarda la partecipazione di Stati associati a Schengen all'Agenzia eu-LISA e ai sistemi informativi europei come SIS II, VIS, EES ed ETIAS. Professionisti del diritto dell'UE e della sicurezza interna consultano questa normativa per comprendere le modalità di cooperazione transnazionale, i contributi finanziari degli Stati terzi e l'accesso ai dati biometrici e di frontiera. La decisione è rilevante per questioni di sovranità nazionale, reciprocità negli accordi internazionali e armonizzazione delle politiche di sicurezza e immigrazione.

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