Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina
Cosa prevede la Decisione UE 2018/824 riguardo al procedimento antidumping sul ferrosilicio egiziano e ucraino?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione europea del 4 giugno 2018 chiude il procedimento antidumping avviato il 2 agosto 2017 sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina. Il procedimento era stato aperto a seguito di una denuncia presentata da Euroalliages, che rappresentava quattro produttori europei (Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA) responsabili di oltre il 90% della produzione comunitaria di ferrosilicio. La chiusura è avvenuta perché il denunciante ha ritirato la denuncia il 27 febbraio 2018, e la Commissione ha verificato che tale ritiro non contrastava con l'interesse dell'Unione. La decisione comporta la chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure antidumping, il che significa che non vengono imposte tariffe doganali aggiuntive sulle importazioni di ferrosilicio dai due paesi interessati. Il ferrosilicio oggetto della decisione è una ferrolega contenente tra il 20% e il 96% di silicio e almeno il 4% di ferro, classificata con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2018/824 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/824 of 4 June 2018 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of ferro-silicon originating in Egypt and Ukraine
Testo normativo
5.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 139/25
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/824 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2018
che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A.
APERTURA
(1)
Il 2 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina e ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Euroalliages («il denunciante») a nome di quattro produttori dell'Unione, vale a dire Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura.
(3)
La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti in Egitto e in Ucraina, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti dell'Egitto e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
(4)
Nel periodo compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali di quattro produttori dell'Unione, dei produttori esportatori che hanno collaborato rispettivamente in Egitto e in Ucraina e di un importatore collegato che ha collaborato nell'Unione.
B.
RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(5)
Con e-mail del 27 febbraio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
(6)
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
(7)
L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno chiudere la presente inchiesta.
(8)
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
(9)
La Commissione deduce pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure.
(10)
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU C 251 del 2.8.2017, pag. 5
.
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La Decisione UE 2018/824 riguarda procedimenti antidumping, importazioni da paesi terzi e misure commerciali difensive dell'Unione europea. Operatori nel settore siderurgico e delle ferroleghe, importatori e produttori europei devono conoscere questa normativa per comprendere il regime tariffario applicabile al ferrosilicio egiziano e ucraino. La chiusura del procedimento senza misure è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di materie prime e prodotti siderurgici, in quanto elimina il rischio di dazi antidumping su queste importazioni.
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