Decisione UE In vigore

Decisione UE 0821/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2018) 3649 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 01/06/2018 In vigore dal: 01/06/2018 Documento ufficiale

Quali sono le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria a seguito dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e quali restrizioni vi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/821 modifica le misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità, aggiornando l'elenco delle zone di restrizione in Bulgaria. In seguito alla comparsa di un nuovo focolaio di H5N8 nella regione di Dobrich, la Commissione europea ha coordinato con le autorità bulgare l'istituzione di zone di protezione (articolo 29 della direttiva 2005/94/CE) e zone di sorveglianza (articolo 31). La zona di protezione comprende il comune di Stefanovo nella regione di Dobrich, con restrizioni fino al 17 giugno 2018. Le zone di sorveglianza includono aree nella regione di Plovdiv (comuni di Maritsa, Rakovski, Kaloyanovo e Brezovo) con scadenza 31 maggio 2018, e nella regione di Dobrich (comuni di Dobrich e altri) con scadenza 26 giugno 2018. Queste zone comportano limitazioni agli scambi di pollame vivo, pulcini e uova da cova verso altri Stati membri, al fine di prevenire la diffusione della malattia. L'obiettivo è mantenere la sicurezza sanitaria nell'Unione europea evitando al contempo inutili perturbazioni del commercio intracomunitario.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3649] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/821 of 1 June 2018 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2018) 3649) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/35 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/821 DELLA COMMISSIONE del 1 o giugno 2018 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3649] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ( 3 ) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ( 4 ) . (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione. (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ( 5 ) , al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ( 6 ) , allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni. (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE. (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione ( 7 ) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nella regione di Plovdiv di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di questi ultimi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/697, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola nella regione di Dobrich di tale Stato membro. (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale nuovo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro. (9) La Commissione ha esaminato queste misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio. (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che tenga conto delle zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili dovrebbe essere anch'essa precisata nell'allegato. (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62 ). ( 4 ) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/697 della Commissione, del 7 maggio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri ( GU L 117 dell'8.5.2018, pag. 23 ). ALLEGATO L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato: 1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: « Stato membro: Bulgaria Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE Dobrich region: Municipality of Dobrich: — Stefanovo 17.6.2018»; 2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: « Stato membro: Bulgaria Area comprendente Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE Plovdiv region: Municipality of Maritsa: — Graf Ignatievo dal 23.5.2018 al 31.5.2018 Municipality of Rakovski: — Rakovski — Shishmantsi — Bolyarino — Stryama — Momino selo Municipality of Maritsa: — Trilistnik — Yasno pole — Manole — Manolsko Konare Municipality of Kaloyanovo: — Glavatar Municipality of Brezovo: — Otets Kirilovo — Padarsko — Borets 31.5.2018 Dobrich Region: Municipality of Dobrich: — Stefanovo dal 18.6.2018 al 26.6.2018 Municipality of Dobrich: — Bogdan — Branishte — Dobrich — Donchevo — Draganovo — Opanets — Pchelino — Plachi Dol — Popgrigorovo — Slaveevo — Sokolnik — Stozher 26.6.2018».

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La normativa riguarda le misure di protezione veterinaria contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità, disciplinando zone di protezione e sorveglianza secondo la direttiva 2005/94/CE. Gli operatori del settore avicolo, le autorità competenti degli Stati membri e gli importatori/esportatori di prodotti avicoli devono rispettare le restrizioni commerciali e i controlli veterinari applicabili nelle zone elencate, con particolare attenzione ai movimenti di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova.

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