Decisione UE In vigore

Decisione UE 0819/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/819 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie per l’esercizio finanziario 2021 notificata con il numero C(2022) 3306 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 24/05/2022 In vigore dal: 24/05/2022 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2022/819 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito per i fondi agricoli?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2022/819 del 24 maggio 2022 riguarda la liquidazione dei conti relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) gestite dagli organismi pagatori del Regno Unito per il periodo 2014-2020 e l'esercizio finanziario 2021. La decisione si applica a quattro organismi pagatori britannici: Department of Agriculture Environment and Rural Affairs, The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate, Welsh Government e Rural Payments Agency. In pratica, la Commissione europea verifica i conti annuali trasmessi dal Regno Unito e determina gli importi che devono essere recuperati o erogati, sulla base della completezza, esattezza e veridicità della documentazione presentata. Aspetto rilevante è l'applicazione dell'articolo 54 del regolamento UE 1306/2013, che prevede che il Regno Unito sia responsabile del 50% delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato recupero di importi oltre i termini stabiliti (quattro o otto anni), mentre rimane a carico del bilancio UE il 100% qualora il Regno Unito abbia deciso di non proseguire il recupero per motivi debitamente giustificati.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/819 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3306] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/819 of 24 May 2022 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning debts arising from expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) under the multiannual financial framework for the years 2014-2020 and previous financial perspectives for financial year 2021 (notified under document C(2022) 3306) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

25.5.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 146/107 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/819 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2022 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3306] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (2) A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, il Regno Unito ha l’obbligo di continuare ad assicurare il funzionamento del sistema di gestione e di controllo per il riconoscimento, la registrazione e il recupero delle spese finanziate dal FEAGA nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all’articolo 54, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. (3) A norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2021, si dovrebbe tenere conto del riconoscimento, della registrazione e del recupero dei debiti da parte del Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) . (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte. (5) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (6) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (7) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento in combinato disposto con l’articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (8) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all’articolo 54, all’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’esercizio finanziario 2021. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ALLEGATO Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2021 — FEAGA Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito 2021 — Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA Totale Importo che deve essere recuperato dal (–) o erogato al (+) Regno Unito ( 1 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e=c+d f=e UK GBP 0,00 0,00 0,00 -23 104,12 -23 104,12 -23 104,12 UK EUR -2 397 512,90 0,00 -2 397 512,90 0,00 -2 397 512,90 -2 397 512,90 Spese ( 2 ) Entrate con destinazione specifica ( 2 ) Articolo 54, paragrafo 2 (= d) Totale (=f) 08 02 06 01 6200 6200 g h i j=g+h+i UK GBP 0,00 0,00 -23 104,12 -23 104,12 UK EUR 0,00 -2 397 512,90 0,00 -2 397 512,90 (1) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione. (2) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013. NB: Nomenclatura 2022: 08 02 06 01, 6200

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La Decisione UE 2022/819 è il riferimento per la liquidazione dei conti FEAGA e la gestione dei fondi agricoli europei post-Brexit. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agricolo devono conoscere le regole sulla responsabilità finanziaria degli Stati membri, il recupero delle irregolarità, l'articolo 54 del regolamento UE 1306/2013 e le modalità di imputazione delle spese tra bilancio nazionale e bilancio dell'Unione europea.

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